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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40955/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17/12/2024. Dal testo emerge che la doglianza principale riguardava la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., già contestato in primo e secondo grado. La difesa riproponeva profili di censura che la Corte di merito aveva già esaminato e respinto, contestando in sostanza la tenuta della ricostruzione fattuale e la sussistenza dell'idoneità minatoria della condotta, valorizzata dai giudici di merito sulla base delle frasi minacciose rivolte dall'imputato e dell'ulteriore azione aggressiva accertata nel contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente reiterativo di censure già valutate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le emergenze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche. Ha ritenuto adeguatamente motivata la configurabilità della resistenza ex art. 337 c.p., in particolare quanto all'idoneità minatoria della condotta, desunta sia dalla violenza verbale sia dalle frasi minacciose e dalla successiva azione aggressiva. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La Corte richiama la norma sulla resistenza a pubblico ufficiale per affermare che la motivazione di merito aveva correttamente ricostruito la condotta come idonea in senso minatorio e aggressivo, rendendo infondata la censura difensiva sulla configurabilità del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale può essere desunta anche da una condotta complessivamente minatoria e aggressiva, ove la motivazione di merito dia conto in modo coerente delle frasi proferite e dell'azione posta in essere.
  • La valutazione di merito sull'idoneità della condotta e sulla attendibilità delle emergenze processuali non è censurabile in cassazione se sorretta da argomentazione giuridicamente corretta, puntuale e immune da manifeste illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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