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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17135/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I proprietari di alcune aree site nel Comune convenivano l'ente locale per ottenere la determinazione delle indennità di occupazione ed espropriazione relative a terreni prima occupati con autorizzazione sindacale e poi espropriati con decreto successivo. Dopo una prima fase processuale con declinatoria di competenza del tribunale a favore della Corte d'appello, e dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello di rinvio ha ritenuto che si fosse formato giudicato sulla propria incompetenza a conoscere della domanda risarcitoria e ha quindi limitato la propria cognizione alla sola indennità di occupazione legittima, determinandola sulla base del valore dei suoli ritenuti agricoli e di criteri normativi in tema di occupazione espropriativa. I ricorrenti hanno censurato tale decisione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 112, 132, 309, 324, 394 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che la sentenza di cassazione del 2012 avesse rimesso alla Corte d'appello l'intera controversia indennitaria/risarcitoria e non soltanto una parte di essa; con il secondo hanno contestato i criteri adottati per il calcolo dell'indennità di occupazione, lamentando l'omessa applicazione dei parametri invocati e la mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria per il periodo di occupazione illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva erroneamente limitato il proprio esame ritenendo formato un giudicato che non precludeva invece la cognizione di tutte le domande riassunte. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché esamini nuovamente tutte le domande originarie; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma violata per il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia in relazione all'oggetto del giudizio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 309 c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso insieme alle norme sul giudicato e sulla riassunzione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudicato formale e dei limiti preclusivi derivanti dalle precedenti decisioni.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato con riferimento ai poteri del giudice di rinvio e all'oggetto della riassunzione.

  • art. 45 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio in cui la Corte richiama il principio sul conflitto negativo di competenza sollevabile d'ufficio dal giudice indicato come competente.

  • art. 5-bis, L. 359/1992

    Richiamato nei criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione applicati o invocati dalle parti.

  • art. 22-bis, commi 5 e 6, D.P.R. 327/2001

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la durata dell'occupazione legittima e i criteri di liquidazione dell'indennità.

  • art. 42-bis, D.P.R. 327/2001

    Richiamato solo nel secondo motivo come parametro normativo evocato dai ricorrenti.

  • art. 50, comma 1, D.P.R. 327/2001

    Richiamato nel calcolo del periodo di occupazione legittima fino alla trasformazione irreversibile dei suoli.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al decisum della sentenza rescindente e non può restringere la cognizione facendo leva su un giudicato erroneamente individuato, quando la cassazione abbia rimesso alla sua decisione l'esame delle domande originarie.
  • La statuizione sulla competenza resa dal giudice originariamente adito, se coperta da giudicato per mancata impugnazione nei modi previsti, preclude alle parti e al giudice successivo di rimettere in discussione l'assetto della competenza così consolidato; il giudice successivamente adito, ove ritenga di non essere competente, può soltanto attivare i rimedi processuali consentiti dall'ordinamento.
  • In presenza di occupazione di aree per pubblica utilità, la determinazione dell'indennità deve essere coerente con la natura effettiva del bene e con i criteri normativi applicabili al periodo considerato, mentre le questioni risarcitorie connesse all'eventuale illegittimità dell'occupazione devono essere esaminate se rientrano nell'oggetto devoluto al giudice del rinvio.
  • La censura relativa ai criteri di liquidazione dell'indennità resta assorbita quando la sentenza sia cassata per un vizio preliminare che impone al giudice del rinvio di riesaminare integralmente l'assetto delle domande e dei presupposti di quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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