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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39851/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva negato la revoca o la modifica di numerosi sequestri connessi a reati contestati (art. 416, 110, 640, comma 2, c.p.; art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il ricorrente deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, lamentando in particolare che il Tribunale non avrebbe adeguatamente esaminato i "nova" introdotti con il gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia, rilevando che è pervenuta una rinuncia all'impugnazione ribadita in udienza e motivata dal provvedimento del 12/4/2022, successivo al deposito del ricorso, con il quale è stato disposto il dissequestro di quanto sottoposto a misura con riguardo a talune delle contestazioni. Pertanto non è stata esaminata nel merito la questione sulle presunte omissioni del Tribunale del riesame.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 416, art. 110, art. 640, comma 2

    Le norme indicano le fattispecie di reato oggetto delle indagini e dei sequestri; la sentenza non entra nel merito delle contestazioni penali ma rileva che la misura cautelare/suqeustro è stata in parte revocata successivamente, rendendo inutile l'impugnazione

  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Riferimento a specifiche disposizioni tributarie/economiche richiamate nell'ambito delle contestazioni; la Corte non applica la norma sostanziale ma la menziona tra le contestazioni per le quali erano disposti i sequestri

  • Norme processuali sulla rinuncia all'impugnazione

    La rinuncia all'impugnazione, se volontaria e ribadita, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce la decisione nel merito; un provvedimento sopravvenuto (dissequestro) può motivare la rinuncia

Massime di principio

  • Se dopo il deposito di un ricorso sopravvengono provvedimenti che eliminano o modificano la misura oggetto dell'impugnazione (es. dissequestro), il ricorrente può rinunciare all'impugnazione; la Corte dichiara allora il ricorso inammissibile e non entra nel merito.
  • La rinuncia all'impugnazione deve risultare chiara e può essere ribadita anche in udienza: una volta accertata, comporta l'improcedibilità del giudizio di legittimità sull'atto impugnato.
  • Se il motivo del ricorso è fondato su "nova" documentali o fatti nuovi, tali elementi devono essere adeguatamente esposti e tempestivamente prodotti; tuttavia, la sopravvenienza di un provvedimento favorevole (anche parziale) può rendere irrilevanti tali ragioni e determinare la rinuncia.
  • Prima di rinunciare, valutare se la rinuncia impedisca tutelare altri profili rimasti controversi (es. effetti patrimoniali residui); potrebbe convenire chiedere la dichiarazione di carenza di interesse o formulare richieste limitate invece della completa rinuncia.
  • Verificare sempre le conseguenze processuali della rinuncia in relazione alla possibilità di proporre future impugnazioni per questioni non oggetto della rinuncia o per nuovi elementi non ancora esaminati.

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