Cassazione Penale, Sentenza n. 7043/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Papalia ha chiesto la riparazione dell'errore giudiziario in relazione alla detenzione subita nel periodo 22/02/1987 - 14/10/1993 successiva alla sentenza di condanna poi revocata per revisione. La Corte d'appello di Perugia aveva negato l'indennizzo ritenendo che, nel periodo considerato, l'istante risultasse ristretto in forza di altri titoli esecutivi (condanne temporanee cumulate), idonei a giustificare la detenzione. Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte territoriale denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per non aver effettuato un prospetto analitico delle decorrenze delle pene e per non aver valutato correttamente l'effetto di amnistie/indulti, revoche di titoli esecutivi, rettifiche di cumulo e scomputi (liberazioni anticipate) sulla pena residua effettivamente scontata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato il provvedimento della Corte d'appello di Perugia e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. La Suprema Corte ha censurato la Corte di appello per non essersi conformata alla precedente sentenza di annullamento con rinvio, in quanto non ha effettuato il necessario esame analitico delle decorrenze delle singole pene, dell'eventuale computabilità delle pene oggetto di amnistia/indulto ai fini di altre esecuzioni, delle misure di "fungibilità" e degli scomputi/lberazioni anticipate. La Corte d'appello dovrà ora verificare, in concreto e in modo analitico, se nel periodo 22/02/1987 - 14/10/1993 vi fossero titoli detentivi validi a giustificare la restrizione e in quale misura (tenendo conto della computabilità delle pene amnistiati/indultati nei limiti consentiti e della distinzione tra titoli definitivi e non definitivi ai sensi dell'art. 314, comma 4), e rideterminare la spettanza o meno dell'indennizzo.
Norme richiamate
art. 643 e ss. cod. proc. pen.
Norme richiamate nel motivo di ricorso relative al procedimento di riparazione e impugnazioni; il ricorso denunciava violazione di tali norme nella motivazione del giudice di merito.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamate per denunciare vizio di motivazione (difetto di istruttoria/argomentazione e insufficienza della motivazione) della decisione del giudice di merito.
art. 628, comma 2, cod. proc. pen.
la decisione del giudice del rinvio può essere impugnata "per inosservanza della disposizione dell'art. 627 comma 3"
Stabilisce i rimedi avverso la decisione del giudice di rinvio: la Cassazione può essere investita se il giudice del rinvio non si è uniformato all'indirizzo di diritto stabilito.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
"Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa"
Obbligo per il giudice del rinvio di seguire le questioni di diritto già decise dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio; violazione di questo obbligo giustifica l'annullamento.
art. 657, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la computabilità delle pene: le pene irrogate per reati per i quali è stata concessa amnistia o indulto sono computabili ai fini della determinazione della pena da eseguire per altro reato nei limiti del beneficio; quindi tali pene, nei limiti applicabili, possono incidere sul calcolo della pena residua e sulla giustificazione della detenzione.
art. 314, comma 4, cod. proc. pen.
"ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo"
La preclusione all'indennizzo per il periodo in cui la limitazione della libertà sia derivata anche da altro titolo opera con specifiche regole: la Corte puntualizza che la parte finale del comma opera soltanto per titoli non definitivi e che per i titoli definitivi si deve tenere conto della computabilità effettiva della pena.
Massime di principio
- Il giudice che decide sul diritto all'indennizzo per errore giudiziario deve elaborare un prospetto analitico dei titoli esecutivi, con le date di decorrenza e gli effetti di amnistia/indulto, revoche, rettifiche di cumulo e scomputi, per consentire il controllo sulla sovrapponibilità delle pene al periodo contestato.
- Le pene relative a reati per i quali è stata concessa amnistia o indulto possono essere comunque computate ai fini dell'esecuzione di altre pene nei limiti del beneficio: esse quindi possono incidere sulla determinazione della pena residua e sulla spettanza dell'indennizzo.
- Non è sufficiente elencare i provvedimenti di cumulo: occorre motivare analiticamente in che misura ciascun titolo giustifica il periodo di detenzione contestato; l'assenza di tale analisi giustifica l'annullamento e il rinvio.
- Il principio di "fungibilità" (traslazione/attribuzione della pena tra titoli) va esaminato concretamente: il giudice deve verificare se e come provvedimenti di fungibilità siano stati adottati e abbiano inciso sulla esecuzione.
- Distinguere titoli definitivi e non definitivi: le limitazioni derivanti da titoli non definitivi possono essere valutate alla luce della norma che preclude l'indennizzo per periodi coperti da altra misura di uguale o maggiore afflittività; per i titoli definitivi, invece, rileva la computabilità reale della pena.
- Il giudice del rinvio è vincolato dalle questioni di diritto decise dalla Cassazione nell'annullamento con rinvio (art. 627, comma 3): omissioni o instradamenti non conformi a tali prescrizioni possono essere censurati in Cassazione.
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