Cassazione Civile, Ordinanza n. 28926/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto sussistente un mero errore materiale nell'intestazione dell'ordinanza n. 10584/2021 e ha disposto la correzione del provvedimento nei termini richiesti, sostituendo l'indicazione errata del difensore della controricorrente con quella corretta. È stata inoltre disposta l'annotazione a cura della Cancelleria. Nessuna liquidazione è stata effettuata per le spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza di Cassazione n. 10584/2021, limitatamente all'indicazione del difensore della controricorrente. Nel testo dell'ordinanza era stato erroneamente indicato, nell'intestazione, il nominativo dell'avvocato che in realtà difendeva il Comune ricorrente, mentre la parte privata risultava assistita da altro difensore. La richiesta mirava quindi a ottenere la rettifica dell'intestazione del provvedimento per riportare correttamente il nome dell'avvocato della resistente e il relativo domicilio.
Norme richiamate
La proposta del relatore è stata redatta e ritualmente notificata ai fini della trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nell'intestazione di un provvedimento giudiziario, quando riguarda la mera indicazione del difensore di una parte, è emendabile con il rimedio della correzione senza incidere sul contenuto decisorio.
- La correzione dell'errore materiale è il rimedio appropriato quando l'inesattezza è meramente formale e risulta obiettivamente riconoscibile dal testo del provvedimento e dagli atti, senza necessità di una nuova decisione sul merito.
- Quando la Corte accoglie il ricorso per correzione di errore materiale, può limitarsi a ordinare la rettifica dell'intestazione e a disporre le annotazioni di cancelleria, senza statuire sulle spese.
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