Cassazione Penale, Sentenza n. 35878/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva riconosciuto responsabile di incendio e lo aveva ritenuto responsabile, in tentativa, ai sensi degli artt. 56 e 423 c.p. Contestava la qualificazione giuridica dei fatti (richiamando anche l'art. 424 c.p.) e sosteneva la contraddittorieta' della motivazione, rilevando che in sentenza si parlava di dolo eventuale (accettazione del rischio), argomentando che cio' sarebbe incompatibile con la configurazione del reato tentato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la giurisprudenza consolidata ammetta il tentativo di incendio quando il fuoco sia stato domato sul nascere ma vi fosse un pericolo concreto di divampare in vaste proporzioni. Nel caso concreto i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'esistenza dell'elemento psicologico: il ricorrente ha cosparso di benzina un'auto e le fiamme si sono propagate ad almeno un veicolo vicino, con danni al parcheggio, dimostrando coscienza e volonta' di cagionare l'incendio. Pertanto la qualificazione come tentato incendio ex artt. 56 e 423 c.p. e la conseguente conferma della decisione di merito sono state ritenute corrette. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si segnala che la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in 2 anni e 4 mesi di reclusione e revocato le pene accessorie, decisione confermata dal rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Applicato per identificare il delitto di incendio; la Corte conferma che il tentativo di incendio e' configurabile quando il fuoco e' stato domato sul nascere ma esisteva un pericolo concreto di propagazione in vaste proporzioni e l'evento rientrava nella proiezione della volonta' dell'agente.
Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione; la Corte territoriale ha escluso l'applicazione invocata perché la condotta del ricorrente denota l'accettazione del rischio di propagazione, compatibile con il dolo e quindi con la qualificazione ex art. 423 piuttosto che con la fattispecie prospettata dalla difesa.
Richiama la disciplina del tentativo: la Cassazione conferma che l'articolo trova applicazione al reato di incendio ove ricorra la coscienza e volonta' di cagionare l'evento incendiario, anche se il fuoco viene domato prima del pieno sviluppo.
Massime di principio
- Il tentativo di incendio e' configurabile anche quando il fuoco viene domato sul nascere, se esisteva un pericolo concreto di diffusione in vaste proporzioni e l'evento rientrava nella proiezione volitiva dell'agente.
- La mera formulazione testuale di 'dolo eventuale' nella motivazione non invalida la qualificazione in tentativo quando la ricostruzione fattuale dimostra la coscienza e volonta' di cagionare l'incendio (es. cospargere con accelerante e appiccare il fuoco).
- Per distinguere tra diverse qualificazioni giuridiche (es. artt. 423 vs 424) occorre valutare la volonta' dell'agente e se questi abbia accettato il rischio di propagazione: l'accettazione del rischio tende a connotare la fattispecie come dolosa.
- In situazioni analoghe la valutazione probatoria deve concentrarsi su modalita' dell'azione (uso di accelerante, modalita' di accensione), esiti concreti (propagazione, danni) e grado di pericolo per l'incolumita' pubblica per stabilire se l'evento rientrava nella volonta' dell'agente.
- In sede di cassazione le censure meramente lessicali o formali sulla motivazione (ad es. uso di locuzioni contrastanti) sono insufficienti se dalla motivazione di merito emerge in modo coerente la ricostruzione fattuale e l'elemento psicologico richiesto.
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