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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06135/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non fosse deducibile contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso proposto dall'imputato censurava la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. dopo la sentenza di appello. Dal testo emerge che la decisione impugnata era stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; la Corte rileva che, in tale evenienza, non sono ammissibili ricorsi fondati su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e su vizi relativi alla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Non risultano dal testo ulteriori fatti storici del reato originario né il titolo di reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La sua mancata applicazione non è deducibile con ricorso contro sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. quando il motivo sia rinunciato o attenga a profili non riconducibili all'illegalità della pena.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Le sentenze pronunciate in tale forma non possono essere impugnate con ricorso per i motivi rinunciati, per la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e per vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con ordinanza ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Dal testo si ricava la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili in cassazione i motivi rinunciati né la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo i casi in cui sia denunciata l'illegalità della pena.
  • Il sindacato della Corte sulla pena, in questa cornice, è limitato ai soli casi in cui la sanzione risulti illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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