Cassazione Penale, Sentenza n. 6063/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicata a seguito di condanna irrevocabile del 3/05/2023, sulla base dell'ingresso del ricorrente in carcere il 3/02/2024. Il ricorrente contestava la revoca sostenendo che, ai sensi dell'art. 68 della legge n. 689/1981, l'ingresso in carcere determina la sospensione dell'esecuzione della sanzione sostitutiva e non la sua automatica revoca; nel ricorso erano invocati anche artt. 20-bis cod. pen. e artt. 59 e 66 (richiamati nel ricorso).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al GIP di Macerata. Ha ritenuto che l'art. 68 L. 689/1981 prevede la sospensione (non la revoca) dell'esecuzione della sanzione sostitutiva in caso di notifica di ordine di carcerazione, arresto o fermo, e che la revoca della sanzione può intervenire solo nei casi tassativamente indicati (violazione delle specifiche prescrizioni ai sensi degli artt. 66 e 108 o condanna per fatto successivo/durante l'esecuzione ai sensi dell'art. 72). Di conseguenza, l'ordinanza che aveva disposto la revoca senza verificare se l'ingresso in carcere fosse dovuto alla revoca di altra misura alternativa su altro titolo esecutivo o alla mancata osservanza delle prescrizioni va annullata con rinvio.
Norme richiamate
Legge n. 689 del 24 novembre 1981, art. 68
«L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva»; al comma 4: «La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti».
La Corte interpreta l'art. 68 come norma che dispone la sospensione automatica dell'esecuzione della sanzione sostitutiva in caso di notifica di carcerazione, arresto o fermo; non costituisce di per sé causa di revoca della sanzione sostitutiva.
Legge n. 689 del 24 novembre 1981, artt. 66 e 108
Secondo la Corte la violazione di specifiche prescrizioni previste per la sanzione sostitutiva, ai sensi degli artt. 66 e 108, può comportare la revoca della misura e la conversione nella pena detentiva o in una misura sostitutiva più grave; tali ipotesi sono tassative e non ammettono interpretazioni estensive o analogiche.
Legge n. 689 del 24 novembre 1981, art. 72
Impone la revoca della misura sostitutiva se sopravviene condanna definitiva per fatto commesso dopo o durante l'esecuzione della sanzione sostitutiva, quando la condotta risulti incompatibile con la prosecuzione della stessa.
Norma invocata nel ricorso; dal testo della sentenza non emerge un'interpretazione direttamen te applicata dalla Corte, che si è concentrata sull'art. 68 L. 689/1981 e sulle regole di revoca/sospensione delle sanzioni sostitutive.
Decreto legislativo n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia)
La Corte rileva che i principi interpretativi sul regime di sospensione e revoca delle sanzioni sostitutive valgono anche per le modifiche introdotte dalla riforma: la nuova disciplina del lavoro di pubblica utilità non giustifica un diverso approccio sostanziale alla revoca rispetto a quello consolidato.
Massime di principio
- L'ingresso in carcere, la notifica di un ordine di carcerazione o l'arresto determinano la sospensione dell'esecuzione della sanzione sostitutiva (art. 68 L. 689/1981), non la sua automatica revoca.
- La revoca della sanzione sostitutiva può avvenire soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge: a seguito di violazione delle prescrizioni specifiche (artt. 66 e 108 L. 689/1981) o per sopravvenuta condanna per fatto commesso dopo o durante l'esecuzione della misura (art. 72 L. 689/1981).
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare la causa dell'ingresso in carcere: se dovuto alla revoca di altra misura alternativa relativa ad un diverso titolo esecutivo o se derivante da inosservanza delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva; la decisione sulla revoca non può prescindere da questa verifica.
- Le norme che disciplinano sospensione e revoca delle sanzioni sostitutive devono essere interpretate restrittivamente (casistiche tassative); non è ammessa un'estensione analogica dei casi di revoca.
- In situazioni analoghe si raccomanda di documentare e chiarire immediatamente la ragione dell'arresto/consegna e, se necessario, di chiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione o del magistrato di sorveglianza per la preventiva valutazione della compatibilità tra lo status detentionis e la prosecuzione della sanzione sostitutiva.
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