Cassazione Penale, Ordinanza n. 19758/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non specificato nel testo. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: veniva lamentata l'omessa esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico, osservando che il ricorrente non si era confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, descritta come lineare e coerente.
Norme richiamate
Norma richiamata solo per indicare uno dei reati oggetto della condanna in appello; dal testo non emergono ulteriori sviluppi interpretativi.
recidiva
La censura relativa alla recidiva è stata dichiarata aspecifica perché non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che, pur censurando il trattamento sanzionatorio, non si confronti in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sull'omessa esclusione della recidiva deve misurarsi con le argomentazioni del giudice di merito; in difetto, il motivo è privo di concreta critica alla ratio decidendi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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