Cassazione Penale, Ordinanza n. 13684/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, ma il motivo non viene analiticamente riprodotto nel testo; la Corte rileva comunque che si tratta di una censura meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito. In fatto, il giudice di appello aveva valorizzato una condotta descritta come particolarmente aggressiva e violenta, consistente in una fuga pericolosa e repentina finalizzata a impedire ai pubblici ufficiali di procedere al controllo dell'autovettura.
Norme richiamate
La condotta descritta integra la resistenza a pubblico ufficiale quando la fuga pericolosa e repentina, con modalità aggressive e violente, è finalizzata a impedire ai pubblici ufficiali di svolgere il controllo dell'autovettura.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta dal giudice di merito.
- Ai fini dell'art. 337 c.p., può integrare il reato una condotta di fuga pericolosa e repentina, connotata da aggressività e violenza, se posta in essere per impedire o ostacolare il controllo da parte dei pubblici ufficiali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quando prevista dalla decisione.
- La valutazione di responsabilità può fondarsi sulle concrete modalità della condotta, se queste evidenziano un'opposizione attiva all'azione dell'autorità e non una mera sottrazione passiva al controllo.
Come è indicizzato
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