Cassazione Civile, Ordinanza n. 20499/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario immobile)
La controversia
Una proprietaria di immobile lamentava gravi infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà di un ente previdenziale. Dopo un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., che aveva riconosciuto la riconducibilità dei fenomeni infiltrativi all'immobile dell'ente e quantificato sia i costi di ripristino sia il danno da mancato percepimento dei canoni, la stessa proponeva giudizio risarcitorio. Il Tribunale accertava la responsabilità dell'ente e lo condannava al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. In appello la danneggiata chiedeva, oltre alla revisione della quantificazione del danno, anche la refusione di euro 1.931,89 corrisposti al consulente tecnico a saldo dei compensi, domanda che la Corte d'appello non esaminava espressamente. Con il ricorso per cassazione, proposto con un solo motivo, la ricorrente deduceva nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese di consulenza tecnica, sostenendo che tali spese, se anticipate dalla parte vittoriosa, devono essere regolate nel provvedimento definitivo e poste a carico del soccombente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia sulla domanda di rifusione della somma versata al consulente tecnico a saldo del compenso. Ha aderito all'orientamento secondo cui le spese di consulenza tecnica d'ufficio, pur essendo anticipate e liquidate con decreto ai sensi dell'art. 168 d.p.r. n. 115/2002, restano distinte dalle spese di lite e devono essere oggetto di espressa regolazione finale tra le parti; il silenzio del giudice di merito non può valere come statuizione implicita. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata invocata come norma che consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Richiamato per affermare che le spese del giudizio, incluse quelle di consulenza tecnica, devono essere poste a carico della parte soccombente con statuizione espressa.
Richiamato per censurare l'omessa pronuncia del giudice d'appello sulla domanda di rimborso delle spese di C.T.U.
Indicato come norma che disciplina anticipazione e liquidazione del compenso del consulente tecnico, distinta dalla successiva ripartizione definitiva tra le parti.
Richiamato quale disposizione che consente, ricorrendone i presupposti, la compensazione delle spese tra le parti.
Richiamato come base del ricorso per accertamento tecnico preventivo svolto prima del giudizio risarcitorio.
Massime di principio
- Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, pur se anticipate e liquidate nel corso del processo, sono ontologicamente distinte dalle spese di lite e devono essere oggetto di una specifica statuizione nella decisione finale.
- Il silenzio della sentenza sulla sorte delle spese di C.T.U. non integra una decisione implicita né può essere equiparato al richiamo automatico del decreto di liquidazione; in mancanza di espressa regolazione si configura omessa pronuncia.
- Il rapporto obbligatorio verso il consulente e il rapporto interno tra le parti sulla ripartizione definitiva del costo della consulenza sono autonomi: il pagamento al consulente non esaurisce la necessità di regolare tra i litiganti l'addebito finale dell'esborso.
- La parte vittoriosa che abbia anticipato il compenso del consulente può domandarne il rimborso quale voce di spesa del giudizio, da porre a carico del soccombente se ne ricorrono i presupposti.
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