Sentenza del 23/12/2015 n. 25910 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'IVA dell'anno 1996, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Sosteneva che la notifica fosse tardiva o comunque non correttamente perfezionata, poiché non avrebbe ricevuto l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale previsto dall'art. 140 c.p.c.; secondo la contribuente, la notifica si sarebbe perfezionata soltanto con la successiva conoscenza dell'atto tramite raccomandata postale. Contestava inoltre la valutazione della CTR, che aveva ritenuto provata la notifica della cartella in data 30 gennaio 2006 e tardivo il ricorso spedito il 19 aprile 2006.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto ammissibile il ricorso contro l'Agenzia delle entrate, ma lo aveva comunque dichiarato tardivo. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili i motivi perché privi, secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis, del quesito di diritto e del momento di sintesi, carenti di autosufficienza per non aver riprodotto i passaggi essenziali delle notifiche e diretti a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
La cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale. La sentenza non esamina nel merito la legittimità sostanziale della pretesa tributaria, concentrandosi sulla tempestività del ricorso e sull'ammissibilità dei motivi di cassazione.
Codice di procedura civile, art. 140
La contribuente sosteneva che, in caso di notificazione mediante deposito presso la casa comunale, la notifica non si fosse perfezionata senza il regolare invio dell'avviso di deposito. La Corte non ha però esaminato nel merito tale questione, ritenendo inammissibili i motivi per carenze formali e di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La norma era richiamata per denunciare omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo. La Corte ha escluso che il motivo potesse essere esaminato, poiché formulato in modo inammissibile e volto sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: occorre indicare una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale ammissibile.
- Quando si contesta una notificazione, è essenziale produrre e trascrivere in modo puntuale gli elementi rilevanti della relata, degli avvisi e delle ricevute, rispettando il principio di autosufficienza del ricorso.
- La mancata dimostrazione del perfezionamento della notifica o dell'assenza dell'avviso previsto dall'art. 140 c.p.c. può incidere sulla decorrenza del termine per impugnare, ma la relativa censura deve essere proposta tempestivamente e documentata in modo preciso.
- Le carenze formali del ricorso per cassazione, come l'assenza degli elementi richiesti dalla disciplina applicabile all'epoca o la formulazione generica dei motivi, possono comportare il rigetto senza esame della questione sostanziale.
- Se il giudice di merito ha accertato la data di notifica sulla base della documentazione disponibile, la Corte di cassazione non può normalmente sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
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