Cassazione Civile, Ordinanza n. 35188/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2002. L'Ufficio aveva ripreso a tassazione un maggior reddito di impresa pari a 78.841,01 euro, di cui 61.195,00 euro corrispondenti a debiti ritenuti insussistenti e iscritti a bilancio. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la commissione tributaria regionale aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel provvedimento in esame la Corte non entra nel merito dei motivi, perché rileva che il controricorrente aveva presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018 e che, decorso il termine di sospensione senza istanza di trattazione, il processo doveva essere dichiarato estinto.
La decisione
La Corte dichiara estinto il processo per effetto della definizione agevolata della controversia e della mancata presentazione, entro il termine perentorio fissato al 31 dicembre 2020, di istanza di trattazione del giudizio. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura è prevista solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile in via analogica.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020
la presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta la sospensione del processo sino al termine previsto dalla norma.
art. 6, comma 13, primo periodo, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
in difetto della presentazione, entro il termine perentorio di sospensione del 31 dicembre 2020, di veruna istanza di trattazione del giudizio
la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine perentorio determina l'estinzione del processo.
art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
spese dell'intero giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate
in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano compensate in senso sostanziale, nel senso che ciascuna parte sopporta quelle anticipate.
Massime di principio
- Quando una controversia è sospesa per effetto di domanda di definizione agevolata e nessuna parte presenta istanza di trattazione entro il termine perentorio previsto, il processo si estingue di diritto.
- L'estinzione del giudizio per mancata riattivazione dopo la sospensione non comporta una decisione sul merito delle impugnazioni originarie.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non può essere esteso ad altre ipotesi come l'estinzione del processo.
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