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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35188/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2002. L'Ufficio aveva ripreso a tassazione un maggior reddito di impresa pari a 78.841,01 euro, di cui 61.195,00 euro corrispondenti a debiti ritenuti insussistenti e iscritti a bilancio. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la commissione tributaria regionale aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel provvedimento in esame la Corte non entra nel merito dei motivi, perché rileva che il controricorrente aveva presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018 e che, decorso il termine di sospensione senza istanza di trattazione, il processo doveva essere dichiarato estinto.

La decisione

La Corte dichiara estinto il processo per effetto della definizione agevolata della controversia e della mancata presentazione, entro il termine perentorio fissato al 31 dicembre 2020, di istanza di trattazione del giudizio. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura è prevista solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile in via analogica.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una controversia è sospesa per effetto di domanda di definizione agevolata e nessuna parte presenta istanza di trattazione entro il termine perentorio previsto, il processo si estingue di diritto.
  • L'estinzione del giudizio per mancata riattivazione dopo la sospensione non comporta una decisione sul merito delle impugnazioni originarie.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non può essere esteso ad altre ipotesi come l'estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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