Cassazione Penale, Sentenza n. 46832/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 02/02/2024 che aveva respinto l'appello contro il provvedimento del 21/12/2023 con cui era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (applicata il 12/07/2023) con una misura meno afflittiva. Le imputazioni riguardano associazione per delinquere finalizzata a delitti fallimentari, tributari e di riciclaggio/autoriciclaggio (socio occulto/amministratore di fatto di diverse società, anche estere, dal 2019) e reati fine (bancarotte fraudolente patrimoniali per distrazione, autoriciclaggio, riciclaggio). L'unico motivo dedotto è la presunta apoditticità e contraddittorietà della motivazione del Tribunale in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) e alla valutazione di adeguatezza degli arresti domiciliari con presidio elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato alla verifica della correttezza e coerenza della motivazione (art. 606 c.p.p.) e non alla rinnovata valutazione del merito probatorio. Il Tribunale del riesame ha motivato in modo logico e congruo la necessità della custodia cautelare soprattutto per il pericolo di reiterazione, alla luce della gravità e professionalità delle condotte, della possibilità di commettere i reati da postazioni domiciliari tramite strumenti informatici (non efficacemente impedibili con il braccialetto elettronico), della precedente vicenda cautelare e delle condotte poste in essere anche dopo l'applicazione di misure non detentive, nonché di elementi indicativi del rischio di fuga (risorse e rapporti esteri). Conseguentemente la Corte ha confermato l'insussistenza di motivi idonei a superare la decisione del Tribunale. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
richiamata nel provvedimento in relazione al trattamento del ricorso senza udienza e alla disciplina transitoria
norma procedurale richiamata per le modalità di trattazione del ricorso (trattazione senza intervento delle parti e conclusioni per iscritto), applicazione transitoria
richiamato nel testo in relazione ai limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione
la Corte può censurare motivazione solo per mancanza o manifesta illogicità (lett. e), pertanto il controllo è limitato e non comporta rinnovata valutazione del merito probatorio
art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
norma richiamata nel testo come parametro per la valutazione di presunte esigenze cautelari (profilo concernente, nel contesto, il pericolo di fuga), la sua insussistenza deve essere valutata concretamente
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
norma richiamata per il profilo del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, che può giustificare la misura custodiale se concreto e attuale
norma che prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In sede di appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare il Tribunale non è tenuto a riesaminare integralmente il quadro probatorio: valuta la correttezza giuridica e l'adeguatezza della motivazione rispetto a eventuali fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare significativamente la situazione.
- La Corte di Cassazione, in tema cautelare, controlla la motivazione del provvedimento solo nei limiti indicati dall'art. 606 c.p.p. (mancanza della motivazione o manifesta illogicità): non procede a rinnovata valutazione delle prove né a sindacato di merito.
- Il pericolo di reiterazione, se fondato su gravità, continuità o professionalità dell'attività illecita (anche se svolta da postazioni domiciliari tramite strumenti informatici) può giustificare la custodia cautelare quando misure non detentive risultino inefficaci o inidonee.
- L'uso di strumenti elettronici di controllo (braccialetto) non impedisce l'uso di strumenti informatici né controlla comunicazioni; pertanto può risultare insufficiente quando i reati possano essere agevolmente compiuti da remoto.
- Pregresse violazioni o la commissione di reati nonostante misure non detentive aumentano la probabilità che misure meno afflittive siano inefficaci e rendono più fondata la scelta custodiale.
- Il pericolo di fuga richiede elementi concreti e attuali (esistenza di risorse, rapporti e società estere possono contribuire a tale valutazione), ma da solo deve essere valutato nel complesso delle esigenze cautelari.
- Per ottenere la sostituzione della misura occorre produrre fatti nuovi e concreti idonei a incidere significativamente sul quadro cautelare: mere censure di merito o generiche deduzioni difensive difficilmente superano la motivazione del giudice di merito.
- In cassazione non è possibile chiedere il riesame probatorio; le censure devono essere configurate nei termini previsti dalla legge per essere ammissibili, pena la declaratoria di inammissibilità e possibili sanzioni pecuniarie.
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