Cassazione Penale, Ordinanza n. 09036/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di rapina, deducendo un unico motivo di ricorso incentrato sulla pretesa illogicità della motivazione e sul presunto travisamento della prova. In particolare ha sostenuto che la ricostruzione dei giudici di merito sarebbe stata viziata da una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti probatorie, che non si sarebbe valorizzato correttamente il suo alibi desunto dai contatti di un telefono cellulare e che la vittima lo avrebbe erroneamente riconosciuto, anche in incidente probatorio. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse sostanzialmente diretta a sollecitare una rivalutazione delle prove e a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, attività preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta completa e immune da vizi logici, avendo la Corte d'appello spiegato adeguatamente il riconoscimento dell'imputato da parte della vittima, confermato dal comandante della stazione dei carabinieri, e avendo altresì confutato in modo specifico la tesi dell'alibi fondato sui contatti telefonici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice posta a base della declaratoria di responsabilità per rapina
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
richiamata per ribadire che la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito né confrontare la motivazione con modelli argomentativi esterni
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione della sentenza di merito chiedendo una nuova valutazione delle fonti di prova o una diversa lettura del compendio probatorio.
- Il vizio di travisamento della prova non può essere utilmente dedotto quando la motivazione impugnata abbia esaminato specificamente gli elementi probatori e li abbia logicamente confutati.
- Il riconoscimento dell'imputato da parte della vittima, se corroborato da ulteriori riscontri e adeguatamente valorizzato dal giudice di merito, può costituire base sufficiente per la affermazione di responsabilità, salvo censure che evidenzino reali illogicità o omissioni decisive.
- La deduzione di un alibi deve confrontarsi con la motivazione che ne abbia spiegato l'irrilevanza o la non decisività; la mera prospettazione di un diverso esito valutativo non è motivo idoneo di ricorso per cassazione.
- La reiterazione in cassazione di doglianze già disattese in appello, senza individuare veri vizi logici della motivazione, conduce all'inammissibilità del ricorso.
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