Sentenza del 22/11/2017 n. 27780 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della C.T.R. delle Marche che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2000. L'Ufficio aveva determinato induttivamente la plusvalenza derivante dalla vendita dei terreni sulla base del valore di mercato accertato ai fini dell'imposta di registro, anziché del prezzo dichiarato nell'atto. Con il primo motivo sosteneva che tale determinazione fosse legittima anche in assenza di ulteriori prove fornite dalla contribuente. Con il secondo motivo denunciava l'insufficiente motivazione della sentenza circa l'asserito incasso di un corrispettivo superiore a quello dichiarato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per effetto dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015, norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, l'Amministrazione non può accertare induttivamente una plusvalenza basandosi esclusivamente sul valore dell'immobile dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito formulato non indicava con chiarezza né il corrispettivo effettivamente percepito né quello dichiarato nell'atto, in violazione dell'art. 366-bis c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva
Il solo valore attribuito all'immobile ai fini dell'imposta di registro, anche se accertato o definito, non è sufficiente per determinare induttivamente la plusvalenza imponibile derivante dalla cessione dell'immobile o dell'azienda. L'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi idonei a dimostrare un corrispettivo effettivo superiore a quello dichiarato.
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente
Nei ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, la censura di insufficiente motivazione deve individuare in modo chiaro e specifico il fatto controverso e decisivo. La mancata indicazione degli elementi essenziali del fatto contestato rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- Il maggior valore di un immobile accertato ai fini dell'imposta di registro non dimostra, da solo, che il corrispettivo effettivamente incassato dal venditore sia stato superiore a quello indicato nell'atto.
- Per recuperare a tassazione una plusvalenza maggiore, l'Amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori prove o presunzioni concrete dell'esistenza di un prezzo occulto o di un corrispettivo effettivo superiore.
- Le norme interpretative retroattive possono incidere anche su controversie relative a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
- Nel giudizio di cassazione, le censure relative alla motivazione devono indicare precisamente il fatto controverso, decisivo e non adeguatamente esaminato; una contestazione generica è inammissibile.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare un accertamento fondato esclusivamente sulla differenza tra valore ai fini dell'imposta di registro e prezzo dichiarato, chiedendo che l'Amministrazione dimostri concretamente l'effettivo maggior corrispettivo.
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