Cassazione Penale, Sentenza n. 26244/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia che aveva respinto l'opposizione avverso il rigetto della sua richiesta di riabilitazione relativa alla condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Milano il 10/03/2017. Il Tribunale aveva escluso il requisito della buona condotta, considerando un episodio occorso durante un incontro di calcio giovanile. In cassazione il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione delle norme procedurali (artt. 678, comma 1 e 666, comma 5) e la nullità dell'ordinanza ex art.178, comma 1 disp. att. cod. proc. pen., sostenendo che la decisione si era fondata su documentazione trasmessa dalla stazione dei Carabinieri di Grumello pervenuta il giorno successivo all'udienza, con conseguente violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha verificato che il Tribunale di sorveglianza aveva ricevuto atti dalla stazione dei Carabinieri di Travagli prima dell'udienza (in data 23/09/2023) e che aveva richiesto informazioni ad entrambe le stazioni (Travagli e Grumello), decidendo sulla base degli atti pervenuti prima dell'udienza del 5/12/2023. Dunque non sussisteva violazione del diritto di difesa né nullità dell'ordinanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente quale titolo di impugnazione in cassazione per vizio nella motivazione o per violazione di norme processuali; nella sentenza è richiamata come base della censura dedotta dal ricorrente.
art.678, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come riferimento alle regole procedurali sulla formazione del fascicolo o sugli atti; la Corte ha verificato che gli atti rilevanti erano pervenuti prima dell'udienza, escludendo la violazione dedotta.
art.666, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità e termini della trattazione dell'opposizione; dalla decisione emerge che le comunicazioni istruttorie erano pervenute in tempo utile, quindi la presunta violazione non sussiste.
art.178, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma invocata per sostenere la nullità dell'atto per violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché gli atti su cui il Tribunale ha deciso erano disponibili prima dell'udienza.
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare i limiti in cui il motivo di cassazione era riprodotto; indica le prescrizioni sulle censure ammesse in cassazione.
Massime di principio
- La semplice affermazione che documenti siano pervenuti dopo l'udienza non è sufficiente: il giudice di legittimità verifica le date di acquisizione agli atti e decide in base alla effettiva disponibilità dei documenti al momento della decisione.
- Se il giudice ha richiesto informazioni a più uffici e ha deciso sulla base degli atti ricevuti prima dell'udienza, non configura violazione del diritto di difesa l'eventuale successivo arrivo di ulteriori comunicazioni.
- Per ottenere l'annullamento per violazione del diritto di difesa occorre dimostrare che l'utilizzo di documenti sopravvenuti abbia effettivamente inciso sulla decisione e che il difensore non abbia avuto ragionevole possibilità di contestarli.
- La Cassazione può condannare il ricorrente alle spese quando il ricorso è manifestamente infondato; valutare il rischio di condanna alle spese prima di proporre ricorso basato su questioni di fatto accertabili dal verbale o dal fascicolo.
- È necessario documentare in modo preciso e puntuale le date di ricezione e deposito degli atti per fondare una doglianza relativa alla violazione del diritto di difesa per avvenuta conoscenza tardiva di documenti.
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