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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11322/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che anticipava l'udienza fissata per il 22/02/2022 al 17/11/2021, sostenendo: (1) che il provvedimento si fondava su un presupposto inesatto (si sarebbe dato per scontato che l'imputato fosse 'latitante' mentre, all'udienza dell'8/06/2021, era stato dichiarato 'libero assente' e nel fascicolo mancava la dichiarazione di latitanza ex art. 296 c.p.p.; inoltre il precedente diniego maltese al trasferimento del 2019 e la successiva liberazione dimostrerebbero l'assenza di esigenza di anticipazione); (2) violazione del principio del contraddittorio perché la decisione si sarebbe fondata su una nota della Direzione Centrale della Polizia (Servizio Cooperazione Internazionale) non comunicata alla difesa. Il ricorso per cassazione era articolato su due motivi e invocava le lettere b) ed e) dell'art. 606 c.p.p. e la violazione dell'art. 111 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'anticipazione dell'udienza è stata disposta nel corso del dibattimento (dopo la chiamata alla prima udienza) e, pertanto, rientra nell'ambito delle ordinanze emesse durante il dibattimento che possono essere impugnate soltanto con l'impugnazione contro la sentenza (art. 586, comma 1, c.p.p.). Perciò non è stata esaminata nel merito la questione sulla latitanza o sulla mancata comunicazione della nota di polizia. Inoltre la Corte, applicando l'art. 616 c.p.p. e richiamando la prassi (Corte Cost. n. 186/2000), ha escluso l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 586, comma 1, cod. proc. pen.

    "l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso (...) del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza"

    Le ordinanze adottate nel corso del dibattimento non sono impugnabili autonomamente in cassazione; vanno dedotte con l'impugnazione contro la sentenza finale, altrimenti il ricorso è inammissibile.

  • art. 465 cod. proc. pen.

    Disciplina l'anticipazione della prima udienza, per giustificati motivi, da parte del presidente del Tribunale una sola volta, dopo il decreto che dispone il giudizio; si applica quando l'anticipazione avviene prima dell'inizio del dibattimento (diverso dal caso di specie).

  • art. 296 cod. proc. pen.

    Regola la dichiarazione di latitanza; la presenza o meno di tale dichiarazione nel fascicolo influisce sulla qualificazione dello stato dell'imputato (latitante vs libero assente), ma la Corte non è entrata nel merito per via dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Sono i motivi di cassazione richiamati dal ricorrente (vizi di legge e di motivazione/omessa valutazione) attraverso i quali si contestavano la legittimità del provvedimento; la Corte ha ritenuto tuttavia che non potessero essere autonomamente esaminati dato il carattere non impugnabile dell'ordinanza in via autonoma.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e del contraddittorio; il ricorrente ha lamentato la violazione di tale principio per la mancata comunicazione della nota di polizia, ma la questione non è stata valutata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa; la Corte ha applicato la sanzione ritenendo presente colpa nella scelta di proporre il ricorso.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Giurisprudenza richiamata in tema di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità: offre criteri restrittivi per escludere la colpa e giustificare l'esonero dalla sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto che tali criteri non ricorressero.

Massime di principio

  • Le ordinanze adottate nel corso del dibattimento (es. anticipazione d'udienza dopo la chiamata della prima udienza) non sono impugnabili autonomamente in Cassazione: vanno dedotte con l'impugnazione contro la sentenza (art. 586 c.p.p.).
  • L'art. 465 c.p.p. vale per l'anticipazione della prima udienza prima dell'avvio del dibattimento; se l'anticipazione avviene dopo l'inizio del dibattimento si applica l'art. 586 e scatta l'impugnabilità solo con la sentenza.
  • Se si lamenta violazione del contraddittorio per documenti o note non acquisite in fascicolo, è necessario attivarsi tempestivamente nel dibattimento (istanze di acquisizione, opposizione, interrogazioni al Collegio) perché, se il mezzo impugnatorio è dichiarato inammissibile per ragioni procedurali, la Corte non entrerà nel merito.
  • La qualificazione dello stato dell'imputato (latitante vs libero assente) è un fatto che va documentato nel fascicolo processuale; contestazioni sul punto sono rilevanti ma vanno proposte nei modi e nei tempi processuali opportuni.
  • Ricorrere in Cassazione con motivi che colgono una questione non autonoma di impugnabilità espone al rischio di inammissibilità e alla conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, salvo dimostrare l'assenza di colpa nella scelta dell'impugnazione.
  • In situazioni analoghe, è preferibile sollevare preventivamente, nel corso del dibattimento, ogni eccezione procedurale e richiedere formalmente la produzione dei documenti esterni al fascicolo; le impugnazioni autonome devono essere valutate alla luce della natura temporale del provvedimento impugnato.

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