Cassazione Penale, Sentenza n. 32946/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva reintegrato la custodia cautelare in carcere, censurando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Wick contestava che, essendosi sempre dichiarato innocente, non poteva dimostrare una "resipiscenza"; inoltre denunciava che il Tribunale aveva valorizzato solo la gravità delle imputazioni senza spiegare perché il tempo già trascorso in carcere non avesse attenuato le esigenze cautelari e senza indicare elementi concreti a sostegno della ritenuta inaffidabilità sua e dell'inadeguatezza degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto adeguata e logicamente fondata la motivazione del Tribunale di Ancona, che ha richiamato il principio secondo cui, per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia in carcere, non superabile con il solo decorso del tempo. La Corte ha pertanto confermato il ripristino della custodia cautelare in carcere. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Per i reati ivi previsti sussiste una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia in carcere; tale presunzione non è superata dal solo decorso del tempo in carcere, occorrono elementi specifici che dimostrino attenuazione del pericolo.
Norma generale sulle misure cautelari; la Corte ha osservato che la disciplina speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale rispetto alla norma generale quando ricorrono i reati da essa indicati.
Richiamato in relazione all'impugnazione in sede di riesame (appello ex art. 310); utilizzato nel quadro procedurale per spiegare l'iter decisionale tra Procura, Tribunale del riesame e Corte d'assise.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha applicato tale norma e ha disposto la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero resa ai sensi della norma; non incide direttamente sul merito cautelare ma attesta il ruolo del PM nel procedimento di cassazione.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; citata per gli aspetti formali di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Per reati indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sussiste una presunzione relativa che giustifica la custodia cautelare in carcere: il giudice richiede elementi concreti per ritenere attenuate le esigenze cautelari.
- Il mero decorso del tempo in custodia cautelare non è, di per sé, sufficiente a dimostrare la diminuzione delle esigenze cautelari; occorrono fatti nuovi o elementi obiettivi che provino la neutralizzazione del pericolo.
- La proclamata innocenza dell'imputato non equivale a resipiscenza né costituisce di per sé elemento idoneo ad attenuare le esigenze cautelari.
- Per ritenere inadeguati gli arresti domiciliari rispetto a misure più afflittive è necessario indicare specifici elementi relativi alla personalità, all'attendibilità o al concreto rischio di reiterazione o inquinamento probatorio dell'indagato.
- Le censure che chiedono una rivalutazione dei fatti e una diversa lettura degli elementi già considerati dalla giudice del merito sono difficilmente accolte in Cassazione quando la motivazione di merito risulti logica e conforme ai principi giurisprudenziali.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie: valutare la fondatezza prima di proporre impugnazioni soggette a tali rischi.
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