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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10265/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra plurime sentenze irrevocabili di condanna relative a reati di falsa attestazione della propria identità, plurimi furti consumati e tentati e utilizzo indebito di carte di credito. La difesa deduceva, come motivi principali, carenza di motivazione e violazione di legge: sosteneva che il provvedimento fosse stato emesso da giudice incompetente per materia, dovendo decidere il Tribunale di Firenze in composizione collegiale; inoltre affermava che almeno due sentenze riguardavano delitti di furto originariamente uniti dalla finalità di procurarsi sostanze per uso personale, quindi riconducibili a un unico disegno criminoso. Con motivo aggiunto denunciava la nullità del procedimento esecutivo per omessa notifica al difensore dell'avviso di udienza del 12 settembre 2024. In corso di giudizio era poi pervenuta una rinuncia al ricorso depositata dal difensore, non accompagnata però da rinuncia personale della ricorrente o da procura speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la competenza del giudice dell'esecuzione è stata correttamente individuata nel Tribunale che aveva emesso per ultimo il provvedimento divenuto irrevocabile, anche se in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p.; quanto alla continuazione, la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta conforme ai principi di legittimità, poiché il riconoscimento del vincolo richiede indici concreti del medesimo disegno criminoso e non la sola omogeneità dei titoli di reato, mentre nel caso concreto i reati erano temporalmente distanti, collocati in un arco di circa nove anni e considerati frutto di autonome deliberazioni estemporanee. È stata inoltre ritenuta infondata l'eccezione di nullità per omesso avviso al difensore, poiché nessun avviso era dovuto per l'udienza del 12 settembre 2024, celebrata dopo rinvio di udienza precedente alla quale la difesa era presente. La rinuncia al ricorso non è stata presa in esame perché priva di manifestazione personale dell'interessata o di procura speciale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della continuazione in executivis; la richiesta può essere accolta solo se risultano elementi concreti del medesimo disegno criminoso.

  • art. 665, comma 4, c.p.p.

    Nel caso di esecuzione relativa a più sentenze emesse da giudici di diversi circondari, è competente il tribunale che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, a prescindere dalla composizione monocratica o collegiale.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non basta la mera omogeneità dei reati o dei titoli di reato: occorre la dimostrazione di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione delle successive violazioni.
  • L'onere di allegare e dimostrare elementi specifici e concreti a sostegno dell'applicazione del vincolo della continuazione grava sul condannato che la richiede; il mero richiamo astratto a reati simili non è sufficiente.
  • Quando le condotte sono distanti nel tempo e risultano inserite in un arco temporale molto ampio, la distanza cronologica può costituire indice decisivo per escludere l'esistenza di un unico disegno criminoso e qualificare i fatti come frutto di autonome deliberazioni.
  • In caso di esecuzione relativa a più sentenze emesse da tribunali di diversi circondari, la competenza spetta al tribunale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione richiede una manifestazione univoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o da procuratore speciale; la sola dichiarazione del difensore non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

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