Sentenza n. 7621/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza non definitiva del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (sezione prima) n. 252/2024 e della sentenza definitiva del medesimo Tribunale n. -OMISSIS-/2026, rese tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenze del TAR Molise n. 252/2024 e n. -OMISSIS-/2026, che avevano annullato la determinazione di approvazione del certificato di regolare esecuzione della demolizione e, in parte, l'avviso di accertamento delle spese di demolizione, condannando il Comune al risarcimento del danno e alla restituzione di oneri di urbanizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza non definitiva del TAR Molise n. 252/2024 e quella definitiva del 9 febbraio 2026. Quanto alla prima, ha sostenuto che l'ordinanza di demolizione n. 195/2011 imponesse il ripristino dell'intera sopraelevazione, non della sola parte più vicina alla parete finestrata; che il TAR avesse trascurato l'istruttoria comunale sull'impossibilità tecnica di una demolizione parziale; e che l'annullamento dell'atto non dimostrasse da solo la responsabilità aquiliana, non essendo stata provata in particolare la colpa dell'ente. Quanto alla sentenza definitiva, ha contestato l'annullamento parziale dell'avviso esecutivo n. 70754/2022, la misurazione delle distanze effettuata dal CTU e la condanna al risarcimento di euro 19.861,43, deducendo l'insussistenza e l'errata quantificazione del danno. L'appellata ha eccepito la genericità dell'appello. La controversia trae origine dalla demolizione, eseguita nel 2020, del piano sopraelevato realizzato dalla proprietaria dopo la presentazione della DIA, dichiarata nulla per violazione della distanza minima di dieci metri.
La decisione
L'eccezione di inammissibilità per genericità è stata respinta: l'appello conteneva critiche specifiche ai capi impugnati. Nel merito, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformando parzialmente entrambe le sentenze e respingendo integralmente i ricorsi di primo grado. Ha interpretato l'ordinanza n. 195/2011, alla luce del suo testo, degli atti istruttori e dei giudicati formatisi, come ordine di demolire l'intero piano sopraelevato, non soltanto la porzione più prossima alla parete finestrata; l'espressione relativa alla parete in ampliamento delimitava l'intervento da rimuovere rispetto alle opere al piano terreno, non una porzione del piano superiore. Il giudicato aveva definitivamente accertato l'abusività dell'intera sopraelevazione e non era ulteriormente contestabile. Di conseguenza, la demolizione integrale eseguita dal Comune era conforme all'ordine e al giudicato: non sussistevano i presupposti per l'annullamento della determinazione di approvazione dei lavori, per lo sgravio dei relativi costi, per la restituzione degli oneri o per il risarcimento riconosciuto in primo grado. Le censure relative alla CTU e agli elementi della responsabilità sono state superate dall'accoglimento della premessa sull'estensione dell'ordine di demolizione e dal rigetto integrale delle domande di primo grado. Spese del doppio grado compensate, salvo quelle della CTU di primo grado, poste a carico dell'appellata soccombente.
Norme richiamate
art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444
In definitiva, né l’ordinanza impugnata né le sentenze citate impongono una demolizione parziale del primo piano, ossia limitata alla sola parte di sopraelevazione più prossima alla parete finestrata, poiché è l’intero piano sopraelevato ad essere stato realizzato in violazione della distanza minima inderogabile.
La violazione della distanza minima inderogabile, accertata per l'intera sopraelevazione, comportava che l'ordine di ripristino riguardasse l'intero piano sopraelevato e non solo la parte più vicina alla parete finestrata.
Con provvedimento prot. n. 16394 del 19 luglio 2011 il Comune ha ordinato la sospensione dei lavori, i quali, una volta scaduto il termine di sospensione previsto dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, sono stati ripresi e completati con la realizzazione di un primo piano sul terrazzo di copertura.
Il testo richiama la norma per ricostruire la vicenda della sospensione dei lavori; non vi formula una distinta interpretazione normativa.
Massime di principio
- L'estensione di un ordine di demolizione deve essere determinata in base al suo contenuto dispositivo, interpretato nel contesto del progetto assentito e degli atti istruttori pertinenti; l'indicazione della parte o dell'intervento da ripristinare può delimitare l'oggetto dell'ordine rispetto alle opere estranee all'abuso, senza necessariamente circoscrivere la demolizione a una porzione materiale dell'opera abusiva.
- Quando il giudicato ha definitivamente accertato l'abusività dell'intera opera sopraelevata e l'obbligo di demolirla, il destinatario non può rimettere in discussione tale accertamento nel giudizio relativo agli atti di esecuzione; l'amministrazione che demolisce l'intera opera in conformità all'ordine e al giudicato non incorre, per ciò solo, in illegittima esecuzione.
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