Cassazione Penale, Ordinanza n. 19702/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la condanna per concorso nel reato di furto in abitazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda due imputati condannati in appello per concorso in furto in abitazione. Il primo ricorrente ha impugnato la decisione solo per lamentare l'eccessività della pena, sostenendo in sostanza che la sanzione fosse sproporzionata. Il secondo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di una pena sostitutiva, contestando che il giudice di merito avesse espresso una prognosi sfavorevole sulla possibilità di futura astensione dal reato e sulla capacità di rispettare le prescrizioni. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato i ricorsi inammissibili.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, quale base della contestazione per la partecipazione congiunta al furto
richiamato come fattispecie di furto in abitazione oggetto della condanna
indicato come criterio legale di commisurazione della pena, entro la discrezionalità del giudice di merito
richiamato quale parametro per la valutazione della gravità del reato e della personalità del reo ai fini della determinazione della pena
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se la motivazione richiama in modo congruo gli elementi rilevanti ex artt. 132 e 133 c.p.
- La censura di eccessività della pena è inammissibile in sede di legittimità quando mira a sostituire la valutazione del merito senza evidenziare un vizio giuridico o motivazionale specifico.
- Il diniego di una pena sostitutiva è legittimo quando il giudice fonda il giudizio prognostico sfavorevole su elementi concreti attinenti alla personalità dell'imputato e alla probabilità di futura reiterazione del reato o di rispetto delle prescrizioni, senza limitarsi a un giudizio astratto sulla gravità del fatto.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se considera non solo la gravità oggettiva del reato, ma anche gli aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che incidono sulla capacità a delinquere.
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