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Sentenza

Sentenza del 15/12/2024 n. 7556 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Accertamento - Interessi corrisposti da istituto di credito - Ritenute e versamenti con F/24 - Formazione di Crediti d'imposta - Rimborso - Diniego - Documentazione - Prospetti del sostituto d'imposta riepilogativi degli interessi e relative ritenute - Sufficienza - Principi di leale collaborazione e di vicinanza della prova - Necessitano.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sul diniego parziale del rimborso di un credito IRES derivante da ritenute operate sugli interessi corrisposti. La banca istante aveva acquistato il credito IRES e chiedeva rimborso per le ritenute aggregate; l'Agenzia ha riconosciuto parte del rimborso ma ha negato ?13.148,00 riferiti al 2007 sostenendo che per tali ritenute mancava adeguata certificazione (in atti solo un fax/riepilogo con timbro e senza firma e senza riscontro negli estratti conto). In primo grado il giudice ha ritenuto sufficiente l'attestazione del sostituto d'imposta e i prospetti prodotti e ha accolto il ricorso della banca. L'Agenzia ha impugnato per carenza di motivazione; il giudice d'appello ha però ritenuto che la documentazione fornita dal sostituto d'imposta fosse equipollente e sufficiente a dimostrare l'esistenza delle ritenute e del credito, osservando altresì che l'Ufficio, detentore dei modelli F24, avrebbe potuto provare l'assenza o la minore entità del credito ma non lo ha fatto, limitandosi a censure generiche. La Corte ha richiamato i principi di leale collaborazione e di vicinanza della prova e la disciplina dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 in tema di produzione di documenti in appello.

La decisione

L'appello proposto dall'Agenzia delle entrate è stato rigettato e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il Collegio ha ritenuto che l'attestazione e i prospetti riepilogativi prodotti dalla banca dimostrassero pienamente le ritenute operate e il conseguente diritto al credito d'imposta/rimborso. L'Agenzia non ha prodotto documentazione specifica (es. mod. F24) per confutare il credito nonostante ne fosse in possesso; per tali ragioni l'impugnazione è stata respinta. Le spese del giudizio sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni di controvertibilità.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Consente alle parti di produrre anche in appello nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio; implica che il giudice tributario non possa svolgere indagini d'ufficio e che le parti possano integrare la prova in sede di appello.

  • Cass. n. 18758/2014

    Richiamata a supporto del principio della vicinanza della prova: quando la documentazione è in possesso dell'Amministrazione, incombe su di essa l'onere di esibire o indicare elementi contrari.

  • Cass. n. 1704/2013

    Sostiene il principio della leale collaborazione e la necessità per l'Amministrazione di cooperare nella produzione della documentazione necessaria alla decisione.

  • Cass. n. 14942/2013 e ord. n. 9736/2016

    Cass. n. 14942/13, ord. n. 9736/16

    Confermano che le parti possono produrre nuovi documenti anche in appello e che il giudice tributario non ha poteri istruttori d'ufficio per acquisire documenti in possesso dell'altra parte.

Massime di principio

  • L'attestazione rilasciata dal sostituto d'imposta e i prospetti riepilogativi delle ritenute, se coerenti, possono costituire prova sufficiente delle ritenute operate e del conseguente credito d'imposta/rimborso.
  • Se l'Amministrazione detiene documenti decisivi (es. mod. F24) relativi al pagamento o alla mancata effettuazione delle ritenute, ha l'onere di esibirli o di confutare specificamente le dichiarazioni del contribuente; obiezioni generiche sulla motivazione della sentenza non sono sufficienti.
  • Il principio di leale collaborazione impone alla parte pubblica di agevolare l'accertamento della verità processuale, soprattutto quando la documentazione è di difficile accesso per il contribuente.
  • Il giudice tributario non può attivare poteri istruttori d'ufficio; le parti però possono integrare la prova anche in sede di appello conformemente all'art. 58 d.lgs. 546/1992.
  • Nelle cessioni di crediti d'imposta il cessionario deve comunque documentare la titolarità del credito e le ritenute subite, ma documenti informali (fax, riepiloghi timbrati) possono concorrere alla prova se inseriti in un complesso documentale coerente.
  • In casi di dubbio sulla sussistenza o sull'entità del credito, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti in suo possesso che giustifichino il diniego o la riduzione del rimborso.

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