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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40919/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Serra impugnava la sentenza d'appello che aveva in parte modificato la sentenza di primo grado in materia di appropriazione indebita, deducendo: errata contestazione della recidiva in forma reiterata (con richiamo agli artt. 516, 517 cod.proc.pen.) che avrebbe impedito la richiesta della causa di non punibilità per riparazione (art. 162‑ter cod.pen.); omissione di trasmissione degli atti al P.M. e nullità ex art. 521 cod.proc.pen.; erronea valutazione sulla procedibilità a querela dopo la modifica normativa (D.Lgs. 36/2018); violazione della disciplina emergenziale (art. 23 bis DL 137/2020) relativamente alla comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale; contestazioni sulla tempestività della querela e vizi di motivazione in vari punti (responsabilità, applicazione art. 62 n.6, quantificazione della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso e, rilevata la prosecuzione del rapporto processuale, ha constatato l'estinzione del reato per prescrizione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Ha confermato invece le statuizioni civili. La Corte ha inoltre chiarito che: la recidiva effettivamente contestabile era quella semplice (non reiterata) e, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2018 (e correlati), l'appropriazione indebita aggravata poteva essere procedibile solo a querela; l'eventuale applicazione dell'istituto di estinzione per riparazione (art. 162-ter) doveva essere valutata dal giudice di appello; il ritardo nella comunicazione della requisitoria del Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 23 DL 137/2020, non comporta automaticamente nullità se non ha effettivamente pregiudicato la difesa. Gli altri motivi risultano assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 516 cod.proc.pen.

    Richiamata dalla difesa in tema di nullità per violazioni formali nella contestazione; la Corte non ha ritenuto che l'errata indicazione della recidiva abbia mutato gli elementi essenziali della contestazione tale da determinare la nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 517 cod.proc.pen.

    Richiamato relativamente alla corretta formulazione dell'imputazione; la Corte ha valutato che la diversa qualificazione della recidiva fosse circostanza accessoria e non abbia inciso sugli elementi essenziali dell'imputazione.

  • art. 521 cod.proc.pen.

    Invocato per la presunta omissione della trasmissione degli atti al P.M. in caso di diversa qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione perché la diversa recidiva non ha determinato alterazioni essenziali tali da imporre la trasmissione.

  • art. 162-ter cod.pen.

    Norma sulla causa di estinzione del reato per riparazione del danno; la Corte ha affermato che l'istituto è applicabile anche ai processi in corso alla sua entrata in vigore e che il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare la richiesta di applicazione, per cui il motivo non appare manifestamente infondato.

  • art. 646 cod.pen.

    Riferito nella giurisprudenza per definire l'ambito delle modifiche alla procedibilità: con i decreti legislativi successivi sono venute meno alcune deroghe alla procedibilità a querela, incidendo anche sulla qualificazione della procedibilità dell'appropriazione indebita aggravata.

  • art. 61 n. 11 cod.pen.

    Aggravante rilevante ai fini del regime di procedibilità: le Sezioni Unite hanno riconosciuto che le aggravanti ad effetto speciale includono anche le forme qualificate di recidiva; tuttavia, nel caso in esame la recidiva era semplice e quindi non sussisteva la procedibilità d'ufficio.

  • D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (e richiamo a D.Lgs. n. 35/2018)

    Ha modificato il regime di procedibilità per i reati di appropriazione indebita, facendo venir meno alcune deroghe che consentivano la procedibilità d'ufficio; di conseguenza molte ipotesi diventano procedibili solo a querela della persona offesa.

  • art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n.176) e art. 23 bis del DL 137/2020

    Norme emergenziali sulla gestione delle udienze e comunicazioni in sede di Cassazione durante la pandemia; la Corte ha ribadito che il mancato rispetto dei termini di comunicazione della requisitoria non comporta di per sé sanzione processuale, salvo che il ritardo abbia effettivamente pregiudicato la difesa.

  • art. 129 cod.proc.pen.

    Rammentata quale norma che impone al giudice di rilevare la non procedibilità o l'estinzione; la Corte l'ha richiamata per affermare l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.

Massime di principio

  • Se la recidiva invocata si fonda su sentenze estinte (es. patteggiamenti estinti), non può essere sempre elevata a recidiva aggravata: verificare la effettiva portata e quali forme di recidiva siano contestabili.
  • Quando la normativa sulla procedibilità cambia durante il processo (es. D.Lgs. 36/2018), occorre verificare se il reato sia divenuto procedibile solo a querela: in tal caso la remissione della querela comporta la non procedibilità.
  • L'istituto di estinzione per riparazione (art. 162‑ter) è applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore; il giudice d'appello deve valutare eventuali offerte riparatorie presentate in grado.
  • Il difetto formale nella indicazione di circostanze accessorie (come la diversa forma di recidiva) non sempre determina la nullità degli atti se non altera gli elementi essenziali dell'imputazione e se non ha pregiudicato il diritto di difesa.
  • In sede di Cassazione i ritardi connessi alle disposizioni emergenziali (art. 23 DL 137/2020) non producono automaticamente nullità: va dimostrato un concreto pregiudizio alla difesa.
  • Anche se il processo penale può estinguersi per prescrizione, le pretese civili possono rimanere valide e devono essere confermate salvo specifiche ragioni di impugnazione.

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