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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45348/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il GIP ha revocato (10/02/2023) una precedente decisione (8/02/2023) con cui era stata ammessa una perizia nelle forme dell'incidente probatorio. Contro tale revoca Rutigliano ha impugnato per abnormita'. Il ricorrente lamenta: a) uso di una presunta facolta' di autotutela propria del diritto amministrativo, non applicabile al processo penale; b) incompetenza funzionale del GIP, poiche' la fase delle indagini preliminari si era esaurita; c) la richiesta di rinvio a giudizio depositata il 7/02/2023 non giustificherebbe la revoca; d) violazione del contraddittorio, dal momento che la revoca sarebbe stata decisa sulla base di una nota del Pubblico Ministero non portata a conoscenza della difesa. Sul piano fattuale la difesa ha poi richiamato le date (domanda difesa 9/01/2023) e la possibilita' di espletare l'incidente probatorio in udienza preliminare.

La decisione

Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la revoca fosse fondata sulla presa d'atto di un vizio relativo alla competenza funzionale: l'esercizio dell'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio (depositata il 7/02) ha attratto la competenza sulla domanda di incidente probatorio al GUP, rendendo inidonea la precedente ammissione disposta dal GIP. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che consente l'incidente probatorio anche in udienza preliminare, specificando pero' che il giudice che deve disporre della raccolta anticipata e' quello destinato a celebrare l'udienza preliminare. Ha altresi' precisato che, sebbene la revoca sia stata decisa de plano e dunque affetta da deficit di contraddittorio, tale vizio non raggiunge la soglia dell'abnormita' (non vi e' esercizio di un potere estraneo al sistema), e la domanda avrebbe potuto essere riproposta al giudice funzionalmente competente. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2-bis, c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la presa d'atto dell'esercizio dell'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio determina lo spostamento della competenza funzionale al GUP e legittima la revoca dell'ammissione dell'incidente probatorio disposta dal GIP.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.77/1994

    E' richiamato il principio secondo cui l'incidente probatorio puo' essere tenuto anche in udienza preliminare, ma il giudice che dispone e realizza la raccolta anticipata e' quello competente per l'udienza preliminare, trattandosi di materiali che possono influire sulla decisione finale.

  • Sezioni Unite, sent. n.25957 del 26/03/2009

    La sentenza e' utilizzata per distinguere abnormita' strutturale e funzionale e per chiarire che non ogni errore o vizio procedurale configura abnormita'; e' necessario verificare se l'atto sia espressione di un potere estraneo al modello legale o se imponga atti ulteriori viziati che compromettano la serie ordinata del procedimento.

  • principio di autotutela (diritto amministrativo) - richiamato dal ricorrente

    La Corte osserva che l'argomento dell'autotutela e' tipico dell'amministrativo e non puo' essere trasferito pedissequamente al processo penale; la semplice invocazione di tale facolta' non dimostra di per se' l'abnormita' del provvedimento giudiziario.

Massime di principio

  • Se, dopo l'ammissione di una prova anticipata, interviene una formale esercitazione dell'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio, la competenza sulla valutazione dell'incidente probatorio puo' trasferirsi al GUP: in tal caso la revoca dell'ammissione da parte del GIP e' giustificabile per deficit di competenza.
  • La revoca di una precedente decisione giurisdizionale per motivi di incompetenza funzionale non costituisce automaticamente 'abnormita''; occorre verificare se l'atto sia estraneo al sistema o imponga atti successivi irrimediabilmente viziati.
  • La mancanza di contraddittorio nella decisione di revoca e' un vizio procedurale rilevante ma, di per se', non sempre sufficiente a qualificare l'atto come abnorme: la parte lesa puo' chiedere la riproposizione della domanda al giudice funzionalmente competente o impugnare con gli strumenti disponibili.
  • Non conviene dedurre l'abnormita' limitandosi a confronti formali con istituti tipici dell'amministrativo (es. autotutela); in materia penale e' centrale l'analisi della competenza e delle conseguenze sulla serie degli atti del procedimento.
  • In situazioni analoghe e' opportuno verificare tempestivamente gli atti del Pubblico Ministero (es. richiesta di rinvio a giudizio) e sollecitare che ogni nota o memoria venga portata a conoscenza della difesa per evitare deficit di contraddittorio.

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