Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27411/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della successiva accettazione da parte del fallimento controricorrente, dichiarando estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e, in revisione della precedente statuizione sulle spese contenuta nel decreto del 7.6.2023, ha disposto che nulla fosse deciso in ordine alle spese di lite, in ragione dell’adesione del controricorrente all’atto di rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di Bergamo, ma nel corso del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione integrale delle spese. La Corte ha comunicato la rinuncia al controricorrente assegnando un termine per l’accettazione. In un primo momento era stata data notizia della pronuncia di estinzione con condanna alle spese per mancanza di accettazione; successivamente, tuttavia, il fallimento ha chiesto la fissazione dell’udienza e l’estinzione del giudizio con spese compensate, richiamando un accordo transattivo e sostenendo di avere accettato la rinuncia nel termine assegnato. Dalla documentazione prodotta è risultato che la rinuncia del ricorrente era stata effettivamente accettata dal fallimento.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Norma richiamata per la disciplina della rinuncia al ricorso e della relativa comunicazione alla controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    Norma applicata per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata e per regolare la statuizione sulle spese.

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla richiesta del controricorrente di fissazione dell’udienza per la decisione sull’estinzione e sulle spese.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per rivedere la precedente statuizione sulle spese in presenza dell’adesione del controricorrente alla rinuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce estinzione del processo solo se è accettata dalla controparte nei modi e nei termini previsti dalla legge processuale.
  • Quando la rinuncia al ricorso è accettata dal controricorrente, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio e può non provvedere sulle spese, ove la disciplina applicabile e la concreta adesione alla rinuncia giustifichino tale soluzione.
  • La statuizione sulle spese già adottata in via provvisoria o in una precedente comunicazione può essere rivista alla luce della successiva documentazione attestante l’avvenuta accettazione della rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.