Cassazione Civile, Ordinanza n. 18291/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con adesione anche dell'Amministrazione finanziaria alla richiesta della contribuente. Per conseguenza ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite. Non vi è stata una decisione sul merito del motivo di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da un avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2009 notificato alla società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza di secondo grado. Nel corso del giudizio di legittimità la società depositava memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Successivamente l'Avvocatura dello Stato comunicava che la controversia era effettivamente stata definita ai sensi della disciplina agevolativa.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La Corte lo considera causa sopravvenuta di definizione della lite idonea a determinare la cessazione della materia del contendere.
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 119/2018.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, la controversia tributaria sia stata definita tramite una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e tale definizione sia riconosciuta anche dalla parte pubblica, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere preclude ogni esame del ricorso per cassazione nel merito, poiché viene meno l'interesse alla decisione sulla sentenza impugnata.
- In presenza di definizione della lite intervenuta nel corso del giudizio, la compensazione delle spese di lite è una conseguenza coerente con l'estinzione sopravvenuta della controversia.
Come è indicizzato
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