Sentenza del 10/01/2022 n. 66 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Intimazione pagamento- Notifica - Irreperibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava se, nelle ipotesi di irreperibilità relativa, la notifica dell'intimazione di pagamento si perfeziona solo con il compimento delle attività previste dall'art. 140 c.p.c. (deposito della copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione/ufficio/azienda del destinatario) e, oltre a ciò, l'invio di una comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento (AR) informativa dell'avvenuto deposito, con perfezionamento della notifica al momento del ricevimento della raccomandata informativa ovvero dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della stessa.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che, in caso di irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona se sono stati eseguiti gli adempimenti indicati dall'art. 140 c.p.c.: deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso sull'abitazione/ufficio/azienda e invio della raccomandata AR informativa dell'avvenuto deposito. La notifica si considera perfezionata con il ricevimento della raccomandata informativa oppure con il decorso del termine di dieci giorni dalla sua spedizione. Di conseguenza la contestazione del ricorrente sulla nullità della notifica è stata rigettata e l'atto dichiarato validamente portato a conoscenza del destinatario secondo la procedura prevista.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che, nelle ipotesi di irreperibilità relativa, è necessario il deposito nella casa comunale e l'affissione dell'avviso unitamente all'invio della raccomandata AR informativa; la notifica si perfeziona al ricevimento della raccomandata o dopo 10 giorni dalla spedizione.
Massime di principio
- In caso di irreperibilità relativa, la notifica può dirsi valida anche senza consegna personale, purché siano eseguiti il deposito nella casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata AR informativa; la validità si perfeziona con la ricezione dell'AR o dopo 10 giorni dalla sua spedizione.
- Chi notifica deve conservare e produrre prova dell'avvenuto deposito comunale, dell'affissione dell'avviso e della spedizione della raccomandata AR (ricevuta di invio, attestazione di spedizione, ricevuta di ritorno se presente) per resistere ad eventuali impugnazioni.
- Il termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata AR decorre anche se il destinatario non apre o non ritira la raccomandata: la mancata ricezione materiale non impedisce il perfezionamento della notifica se gli atti formali sono stati compiuti correttamente.
- Occorre distinguere irreperibilità relativa (si applica art. 140 c.p.c. con deposito e raccomandata informativa) da irreperibilità assoluta (situazioni diverse che possono richiedere ulteriori o diverse modalità di pubblicità o notificazione), valutando caso per caso.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, integrare la procedura con ulteriori mezzi tracciabili (es. invio PEC, notifiche supplementari) ove ammessi e conservare sempre la documentazione probatoria (registro di notifica, ricevute, foto dell'affissione, attestazioni comunali).
- Chi intende impugnare la notifica deve dimostrare la mancata esecuzione degli adempimenti prescritti; contestazioni formali senza prova dell'omissione difficilmente avranno successo.
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