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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 228/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/04/2021 che aveva revocato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cremona il 20/02/2020 con riguardo ai capi b) e d) e aveva determinato la pena considerata ineseguibile in misura pari ad anni 2 mesi 3 di reclusione e euro 850,00. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 649 c.p.p.) e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione, pur avendo revocato la condanna per il capo d), non aveva eliminato l'aumento di pena di anni 1 mese 4 e euro 400 applicato per la recidiva, dovuto alla condanna poi revocata, determinando così erroneamente la pena ineseguibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato un errore materiale del giudice dell'esecuzione: una volta revocata la condanna per il capo d) andava eliminata in toto anche la parte di pena relativa a quel capo, compreso l'aumento per la recidiva. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena da eseguire. La Corte ha proceduto direttamente alla correzione aritmetica e ha rideterminato la pena eseguibile per il residuo capo a) della sentenza del 20/02/2020 nella misura di 3 mesi di reclusione e 250 euro di multa. La decisione è stata comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova.

Norme richiamate

  • art. 669, comma 8, cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione può revocare sentenze come previsto dalla norma; la Corte richiama la norma quale fondamento dell'intervento del Tribunale di Mantova nell'esecuzione

  • art. 649, cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso come norma contestata; dalla decisione emerge l'interpretazione secondo cui, quando venga revocata una condanna relativa a specifici capi, devono essere eliminati integralmente gli effetti sanzionatori ad essi riferibili, compresi eventuali aumenti applicati in relazione a quei capi (ad es. recidiva)

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione revoca una condanna relativa a specifici capi, deve eliminare integralmente la parte di pena e gli aumenti collegati a quei capi; non può lasciare in essere aumenti (es. per recidiva) riferibili alla condanna revocata
  • Se l'errore del giudice dell'esecuzione è di natura essenzialmente materiale o aritmetica, la Corte di Cassazione può correggerlo direttamente e annullare senza rinvio la parte erronea
  • Nel calcolo della pena eseguibile, occorre detrarre dalla pena complessiva le singole quote riferibili ai capi revocati (pena base e accessori), rispettando la correlazione tra aumenti e reati cui sono applicati
  • La presenza di contrasti di giudicati tra sentenze non equivale automaticamente a duplicità di giudizio; laddove emerga incompatibilità piena tra statuizioni si può ipotizzare la necessità di altri rimedi (es. istanza di revisione) ma, ai fini dell'esecuzione, prevale l'obbligo di eliminare effetti di condanne revocate

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