Cassazione Penale, Ordinanza n. 39650/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, deducendo con l'unico motivo che non fosse provato che egli non si trovasse in casa nel momento dei controlli di polizia. Secondo la sua prospettazione, la circostanza che gli operanti non lo avessero trovato in abitazione potrebbe spiegarsi anche con il fatto che stesse dormendo e non avesse sentito il campanello. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e in una diversa lettura delle evidenze, attività non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo investiva in realtà il merito della valutazione probatoria compiuta dai giudici di appello. Ha sottolineato che il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova apprezzamento delle prove, ma deve limitarsi al controllo della logicità e correttezza giuridica della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione del fatto.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza logica e della corretta applicazione dei criteri legali di valutazione della prova, non potendo sostituirsi al giudice di merito.
- Quando il motivo di ricorso mira solo a proporre una lettura alternativa degli elementi probatori già esaminati in appello, il ricorso è inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in via equitativa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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