Sentenza n. 14689/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento - della nota della Questura di Roma – Ufficio di gabinetto Cat. A4 Gab. del 5 giugno 2023 (prot. 43360 15/6/2023), avente ad oggetto «Stadio Olimpico – Concerti Musicali in programma nei mesi di giugno e luglio 2023»; - delle analoghe note della Questura di Roma – Ufficio di gabinetto del 13 giugno 2023 e del 16 giugno 2023, non notificate e di tenore sconosciuto (citate nella nota della polizia locale di cui appresso); - della nota della polizia di Roma capitale – U.O. XV Gruppo Cassia, sezione amministrativa reparto commercio su aree pubbliche, prot. 44466/2023 del 20 giugno 2023; - nonché di tutti gli ulteriori atti emanati ed emanandi da Roma capitale in esecuzione della predetta nota, in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se di tenore sconosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, prendendo atto della dichiarazione inequivocabile delle ricorrenti relativa al sopravvenuto difetto di interesse. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati valutati i motivi di merito. La domanda cautelare era stata previamente rinunciata. Le spese di giudizio sono state compensate.
Atto impugnato: Atti della Questura di Roma e di Roma Capitale che vietavano il commercio su aree pubbliche nei pressi dello Stadio Olimpico durante concerti musicali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato la nota della Questura di Roma del 5 giugno 2023, le analoghe note del 13 e 16 giugno 2023, la nota della Polizia di Roma Capitale del 20 giugno 2023 e gli ulteriori atti esecutivi, presupposti, connessi e consequenziali. Gli atti disponevano l'interdizione del commercio su aree pubbliche nelle vicinanze dello Stadio Olimpico in occasione di eventi musicali, secondo una disciplina analoga a quella prevista per le manifestazioni sportive. Nel ricorso era stata proposta anche domanda cautelare, successivamente rinunciata nella camera di consiglio dell'11 luglio 2023. In seguito, le ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
Norme richiamate
La controversia è stata trattata nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito richiamato dal giudice; la norma non è stata oggetto di specifica interpretazione decisoria.
Massime di principio
- La dichiarazione inequivocabile della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito la legittimità degli atti impugnati.
- La rinuncia alla domanda cautelare comporta il venir meno della relativa istanza, mentre non definisce autonomamente il giudizio di cognizione, che può essere dichiarato improcedibile per il successivo sopravvenuto difetto di interesse.
- In presenza di sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dalla parte ricorrente, il giudice può compensare le spese di lite.
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