Cassazione Civile, Ordinanza n. 35842/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio introdotto da un cliente nei confronti di una banca, relativo alla conclusione e gestione di un contratto di negoziazione di prodotti finanziari. L'attore deduceva che l'intermediario non avesse adeguato il rapporto alla disciplina Consob applicabile e avesse violato gli obblighi di informazione, correttezza e diligenza nell'esecuzione dei servizi di investimento. In appello la banca proponeva gravame incidentale sostenendo che il giudizio di primo grado fosse estinto, poiché l'istanza di fissazione d'udienza era stata notificata dal difensore dell'appellante principale a mezzo fax senza intervento dell'ufficiale giudiziario, con conseguente inesistenza della notificazione. Il ricorrente in cassazione censurava la sentenza d'appello per violazione delle norme sul rito societario e sulle notificazioni, sostenendo che la trasmissione via fax integrasse una notificazione nulla ma idonea a raggiungere lo scopo, essendo l'atto effettivamente ricevuto dalla controparte, che aveva poi svolto piena difesa nel merito anche nei gradi successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha affermato che, nel rito societario, la notificazione diretta dell'istanza di fissazione d'udienza a mezzo fax, effettuata dal difensore a quello della controparte, non è inesistente ma nulla, perché riconducibile a un'attività notificatoria prevista dall'ordinamento e comunque compiuta da soggetto legittimato. Poiché nel caso concreto l'atto era stato ricevuto dal destinatario e la banca aveva poi pienamente partecipato al processo svolgendo difese nel merito, la nullità risultava sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. La sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, d.lgs. n. 5/2003
richiamato quale base della dichiarazione di estinzione del giudizio operata dalla Corte d'appello; la Cassazione non ne contesta la disciplina in astratto, ma rileva che nel caso concreto non ricorrevano i presupposti per applicarla perché la notificazione non era inesistente e risultava sanata.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 5/2003
nel rito societario consente le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite anche a mezzo fax; la trasmissione diretta tra difensori è attività notificatoria contemplata dalla legge.
richiamato nel motivo di ricorso come norma generale sulle notificazioni, in combinazione con le disposizioni speciali del rito societario.
la nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, da valutarsi in concreto in base alla ricezione dell'atto e alla successiva difesa svolta dalla parte destinataria.
menzionato in via comparativa per evidenziare una modalità di scambio diretto tra difensori prevista in altro contesto processuale.
Massime di principio
- Nel rito societario, la notificazione di atti processuali effettuata direttamente da un difensore all'altro a mezzo fax è, in difetto di una specifica disciplina tecnica di supporto, una notificazione nulla e non inesistente, perché resta riconducibile a un modello legale di trasmissione tra difensori.
- Ai fini della distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, l'inesistenza ricorre solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell'atto notificatorio; se invece la trasmissione è compiuta da un soggetto legittimato e l'atto perviene al destinatario, la difformità dal modello legale integra nullità.
- La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando l'atto è effettivamente ricevuto dal destinatario e questi abbia potuto esercitare pienamente il contraddittorio e difendersi nel merito nel prosieguo del giudizio.
- La verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto processuale va compiuta in concreto, valorizzando non solo la ricezione della comunicazione ma anche la successiva partecipazione processuale della parte destinataria.
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