Cassazione Civile, Ordinanza n. 18637/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una procedura DOCFA relativa a un impianto di produzione di energia elettrica, in cui la società contribuente aveva proposto una rendita catastale pari a euro 83.740,00. L’Agenzia del Territorio, nel 2011, aveva rettificato la rendita in euro 129.269,65. La contribuente aveva impugnato la rettifica e la CTP di Sondrio, con sentenza passata in giudicato il 13 maggio 2013, aveva rideterminato in riduzione la rendita, che l’Ufficio aveva poi annotato negli archivi catastali in euro 104.224,06. Nel 2016 il Comune aveva notificato un avviso di accertamento per maggiore imposta relativa all’anno 2013, assumendo come base imponibile, per il periodo gennaio-giugno, la rendita originariamente rettificata nel 2011, e irrogando sanzioni e interessi. La CTR aveva respinto l’appello della contribuente, ritenendo che la rendita rideterminata dal giudice avesse effetto solo dal passaggio in giudicato e dall’annotazione catastale, e non anche per il periodo anteriore dell’annualità 2013. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992, sostenendo che la sentenza che ridetermina la rendita catastale ha efficacia retroattiva e deve valere anche per il periodo compreso tra l’efficacia della rendita impugnata e il passaggio in giudicato della decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di ICI, la sentenza passata in giudicato che determina la rendita catastale costituisce l’unico dato rilevante per la base imponibile, con efficacia fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata, poiché gli effetti del provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, purché in quel momento sussistano già le condizioni per la decisione. Poiché nel caso concreto le condizioni di vetustà e obsolescenza dell’impianto esistevano già nel gennaio 2013, la base imponibile doveva essere calcolata sulla rendita determinata dal giudice e non su quella originariamente rettificata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori..."
La locuzione sulle rendite "vigenti" va intesa come riferita alle rendite legittimamente vigenti; quando interviene una sentenza definitiva di rideterminazione della rendita, essa è l’unica base valida per il calcolo dell’imposta anche per il periodo d’imposta interessato dal giudicato, con effetti retroattivi al momento della domanda se ne ricorrevano i presupposti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto dalla ricorrente per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina della base imponibile ICI/IMU.
Massime di principio
- Quando la rendita catastale è impugnata e successivamente rideterminata con sentenza passata in giudicato, la decisione giudiziale costituisce la rendita valida ed efficace ai fini dell’imposta, sostituendo quella originariamente attribuita.
- Gli effetti del provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, purché a quella data fossero già presenti i presupposti sostanziali richiesti per la decisione.
- Ai fini della determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, l’amministrazione deve considerare la rendita catastale come definitivamente accertata dal giudice, non potendo limitare l’efficacia della sentenza al solo momento dell’annotazione catastale.
- Se il giudicato sulla rendita interviene nel corso dell’annualità d’imposta, la base imponibile dell’intera annualità deve essere ricalcolata secondo la rendita giudizialmente determinata, ove i presupposti sostanziali fossero già sussistenti al momento rilevante.
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