Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17989/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un estratto di ruolo relativo a più cartelle di pagamento che il contribuente contestava per omessa notifica. In primo grado la CTR Sicilia ha annullato solo tre cartelle (tasse automobilistiche) per prescrizione e ha confermato le altre (imposte di registro e canone RAI) ritenendo decorso il termine prescrizionale per le prime e validamente interrotto per le seconde. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, mentre il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. nella L. n. 215/2021), che stabilisce il principio generale "L'estratto di ruolo non è impugnabile" salvo specifiche eccezioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso del contribuente per difetto di interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, ritenendo applicabile lo ius superveniens (art. 12, comma 4-bis d.P.R. n. 602/1973) e non sussistente alcuna delle condizioni autorizzatorie alla 'azione diretta' previste dalla norma. È stata rigettata anche l'eccezione del ricorrente di giudicato interno implicito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma c.p.c.; le spese di giudizio sono state compensate alla luce dell'intervento della disposizione innovativa e della pronuncia delle Sezioni unite intervenute nel corso del processo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"

    La Corte interpreta la norma come principio generale di inammissibilità dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, salvo i casi tassativi indicati nella stessa disposizione; la mancata prova di tali condizioni determina il difetto di interesse ad agire e l'inammissibilità della domanda.

  • d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis (conv. L. 17 dicembre 2021, n. 215)

    Norma che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 introducendo il comma 4-bis; è stata ritenuta applicabile ai processi pendenti in quanto definisce la condizione dinamica dell'interesse ad agire.

  • Cass. Sezioni Unite, sent. n. 26283/2022

    Principio nomofilattico che chiarisce la natura dell'estratto di ruolo (documento informatico contenente dati della cartella ma non atto impositivo) e stabilisce la retroattività dell'applicazione del comma 4-bis ai processi pendenti; precisa che l'assenza delle condizioni tassative comporta inammissibilità dell'impugnazione diretta.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 190/2023 e ord. n. 81/2024

    Hanno dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 12, comma 4-bis, confermando la validità costituzionale della disposizione.

  • Cass. Sez. 3, sent. n. 3812/2023

    Conferma che la carenza dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio e che non si forma giudicato implicito sull'interesse, in particolare nei casi di impugnazione di estratti di ruolo; distingue l'autonomia della decisione sulle spese quando impugnata separatamente.

  • Cass. Sez. 2, sent. n. 29729/2023

    Ribadisce che l'interesse ad agire va valutato fino al momento della decisione e che la sua carenza impedisce la trattazione del merito; conferma che il giudicato implicito non preclude rilevabilità d'ufficio della mancanza di interesse.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, per normativa vigente (art.12, comma 4-bis d.P.R. n. 602/1973), è in linea generale non impugnabile: la via giudiziale diretta contro l'estratto è preclusa salvo le eccezioni tassative indicate dalla norma.
  • Le eccezioni che consentono l'impugnazione 'diretta' dell'estratto di ruolo sono limitate e devono essere provate dal ricorrente (es. pregiudizio nella partecipazione a gare d'appalto ai sensi dell'art.80 c.4 del Codice appalti, riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni disciplinate dal DM MEF n.40/2008, verifiche ex art.48-bis, perdita di benefici amministrativi).
  • La disciplina introdotta dal comma 4-bis si applica ai processi pendenti: la modifica normativa incide sull'interesse ad agire e può essere valutata fino al momento della decisione, con possibile inammissibilità della domanda già proposta.
  • La carenza di interesse ad agire è requisito procedurale sostanziale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e impedisce la decisione sul merito.
  • Non si forma giudicato interno implicito sull'interesse ad agire: una decisione sul merito non impedisce che la carenza d'interesse venga rilevata d'ufficio in sede di gravame o cassazione, salvo che la questione sia stata espressamente decisa e trattata in contraddittorio.
  • L'impugnabilità dell'estratto di ruolo, quando non ammessa, non impedisce altre forme di tutela successive (ad es. opposizione all'esecuzione una volta minacciata o esperita), che restano percorribili.
  • Se la disciplina innovativa interviene nel corso del processo, ciò può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.