Cassazione Civile, Ordinanza n. 25293/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore)
La controversia
Nel procedimento di liquidazione del compenso finale spettante ai curatori succedutisi in una procedura fallimentare, il Tribunale aveva determinato un compenso complessivo e lo aveva ripartito tra il curatore subentrante e il curatore sostituito, tenendo conto delle attività svolte. La ricorrente, curatore sostituito, ha denunciato la nullità del decreto per violazione del principio del contraddittorio nel procedimento camerale ex art. 39 l.fall., deducendo di non essere stata posta in condizione di partecipare al procedimento di liquidazione e di far valere le proprie ragioni, nonostante in passato le fossero stati liquidati acconti. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile come ricorso straordinario avverso decreto decisorio e definitivo. La Corte ha quindi esaminato il merito del motivo, rilevando che, quando il Tribunale liquida il compenso complessivo e deve poi ripartirlo tra più curatori succedutisi nell’incarico, tutti i soggetti interessati devono essere coinvolti nel procedimento camerale per consentire il contraddittorio sulla misura e sulla ripartizione del compenso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Foggia in diversa composizione. Il rinvio è stato disposto affinché il Tribunale provveda a una nuova liquidazione e a una nuova ripartizione del compenso, assicurando la partecipazione anche del curatore non avvisato. La Corte ha ritenuto che la mancata notifica del procedimento al curatore cessato integrasse violazione del contraddittorio e determinasse la nullità del decreto.
Norme richiamate
il procedimento di liquidazione del compenso del curatore deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio; il decreto di liquidazione finale ha natura decisoria e definitiva ed è impugnabile con ricorso straordinario quando incide su diritti soggettivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la violazione del principio del contraddittorio nel procedimento camerale è deducibile come nullità del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando il tribunale liquida unitariamente il compenso complessivo spettante a più curatori succedutisi nella medesima procedura e deve ripartirlo tra essi, tutti i curatori interessati devono essere messi in condizione di partecipare al procedimento camerale.
- La mancata convocazione o notifica a uno dei curatori succedutisi nell’incarico integra violazione del contraddittorio e determina la nullità del decreto di liquidazione.
- Il curatore che non abbia ricevuto notizia dell’avvio del procedimento di liquidazione del compenso conserva il diritto di interloquire sulla determinazione e sulla ripartizione della somma complessiva.
- Il decreto finale di liquidazione del compenso del curatore, quando abbia carattere decisorio e definitivo e incida su diritti soggettivi, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
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