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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13140/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo Rillo impugnava per cassazione la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e violazione delle norme sulla circolazione, deducendo: carenza di motivazione e travisamento delle dichiarazioni relative all'efficacia illuminante delle torce maneggiate dai testi (Zof e Marafin); errata applicazione dell'art. 153 del d. lgs.; mancato sequestro e perizia delle torce; illogicità della valutazione sulla sostitutività delle torce rispetto alle luci di posizione; e illegittimità del ricalcolo della pena in pejus in sede di appello senza impugnazione del P.M.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendo congrua la valutazione dei giudici di merito circa il concorso di colpa tra l'imputato (che guidava un mezzo ingombrante privo di adeguata illuminazione) e la vittima (che procedeva oltre il limite e senza fari anabbaglianti). Tuttavia ha accolto l'ultimo motivo relativo al trattamento sanzionatorio: ha ritenuto illegittimo che la Corte d'Appello abbia confermato una pena ove la forbice edittale sia risultata diversa e senza impugnazione da parte del P.M.; perciò ha annullato la sentenza limitatamente al regime sanzionatorio e ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è respinto e la condanna sostanziale è confermata.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.

    Norma sull'omicidio colposo: la Corte ha ritenuto integrato il reato per la morte per tamponamento, valutando la condotta dell'imputato come causa concorrente dell'evento, unitamente alla condotta colposa della vittima

  • art. 153 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 295

    Norma sulla segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli e rimorchi: la Corte territoriale ha ritenuto che il mancato uso di adeguati dispositivi di illuminazione del rimorchio abbia concretamente inciso sulla causazione dell'evento

  • art. 113 c.p.

    Richiamato in sentenza come riferimento alla concorrenza di norme (o concorso di reati/partecipazione) nell'imputazione; la sentenza di merito ha valutato il concorso di colpa tra più soggetti coinvolti nell'evento

  • art. 533 c.p.p.

    Norma processuale citata dal ricorrente relativa alla motivazione e alla correzione di errori: la Corte di Cassazione ha valutato la motivazione della Corte d'Appello e l'adeguatezza del trattamento delle doglianze difensive

  • art. 597 c.p.p.

    Norma processuale relativa all'impugnazione e agli effetti delle correzioni in sede di appello: invocata dal ricorrente in relazione alla illegittimità del mutamento in pejus della pena senza impugnazione del P.M.; la Cassazione ha ritenuto fondato il profilo sanzionatorio

  • Sez. U., n. 40986/2018 (Pittalà)

    Giurisprudenza richiamata sul tema del ricalcolo della pena e dei limiti del sindacato di legittimità e delle riforme che incidono sul trattamento sanzionatorio: richiamata nella discussione sul corretto procedimento di ricalcolo della pena

Massime di principio

  • La mancanza di dispositivi di illuminazione obbligatori su mezzi ingombranti può essere valutata come fattore causale dell'evento morte, ma non esclude automaticamente la concorrenza di colpa della vittima; occorre sempre valutare il nesso causale concreto e la possibile concausalità
  • La mera dichiarazione di testimoni sull'uso di torce non sostituisce automaticamente le luci di posizione del veicolo: va valutata la concreta efficacia visiva (distanza, intensità, posizionamento) e la sua incidenza sull'avvistamento dell'ostacolo
  • La mancata acquisizione o perizia di mezzi illuminanti invocata dalla difesa è un elemento che può indebolire le deduzioni difensive, ma se il giudice di merito ha comunque motivato sull'efficacia probatoria complessiva (coerenza dichiarazioni, rilievo tecnico) la Cassazione tende a non sostituirsi alla valutazione di merito salvo vizi logico-giuridici evidenti
  • In tema di valutazione delle prove e motivazione, il ricorso in cassazione richiede di dimostrare l'insufficienza logico-giuridica della motivazione di merito; rilievi meramente alternativi o contrapposizioni probatorie difficilmente vincono in Cassazione
  • Non è consentito alla Corte d'appello aumentare o modificare in pejus il trattamento sanzionatorio senza la precedente impugnazione del Pubblico Ministero; eventuali errori sul minimo edittale devono essere corretti senza violare il divieto di riforma peggiorativa non esperita dal P.M. e la pena va ricalcolata con rispetto delle regole procedurali
  • Se ci si trova in una situazione simile, è fondamentale: (a) documentare tecnicamente la visibilità effettiva (perizie sulla luminosità e distanza), (b) sequestrare e periziare ogni ausilio luminoso contestato, (c) mettere in luce eventuali violazioni patenti della dinamica o errori di valutazione dei giudici di merito per renderli censurabili in Cassazione, e (d) controllare attentamente la correttezza del trattamento sanzionatorio in caso di appello

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