Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08166/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato e per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il ricorso, tuttavia, risultava sottoscritto solo dall'imputato personalmente, senza la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione decisa riguarda quindi un vizio formale del ricorso, non il merito della responsabilità penale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ha inoltre applicato la procedura de plano prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. nei casi di inammissibilità del ricorso personale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    esclude la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; la sottoscrizione personale determina l'inammissibilità dell'atto

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    nei casi di inammissibilità del ricorso personale la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità ulteriori, con le conseguenti statuizioni economiche

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale il ricorso dell'imputato non può essere validamente proposto in forma personale: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra un vizio originario e assorbente dell'impugnazione, che impedisce l'esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso personale è inammissibile, la Corte può definirlo de plano ai sensi della disciplina processuale speciale, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.