Cassazione Penale, Ordinanza n. 08166/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato e per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il ricorso, tuttavia, risultava sottoscritto solo dall'imputato personalmente, senza la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione decisa riguarda quindi un vizio formale del ricorso, non il merito della responsabilità penale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ha inoltre applicato la procedura de plano prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. nei casi di inammissibilità del ricorso personale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
esclude la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; la sottoscrizione personale determina l'inammissibilità dell'atto
nei casi di inammissibilità del ricorso personale la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità ulteriori, con le conseguenti statuizioni economiche
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale il ricorso dell'imputato non può essere validamente proposto in forma personale: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra un vizio originario e assorbente dell'impugnazione, che impedisce l'esame dei motivi di merito.
- Quando il ricorso personale è inammissibile, la Corte può definirlo de plano ai sensi della disciplina processuale speciale, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
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