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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36828/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce del 06/02/2023 che disponeva "non luogo a provvedere" sulla convalida dell'arresto perché, in sede di udienza di convalida, non era stato possibile assicurare la presenza di un interprete di lingua polacca e dunque l'imputato non avrebbe potuto difendersi. Il Procuratore censura l'astensione del giudice dal pronunciarsi sulla convalida e sostiene che, anche in assenza tempestiva di un interprete, il giudice doveva comunque verificare la legittimità dell'arresto e decidere sulla convalida, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che considera la mancata disponibilità dell'interprete un "caso di forza maggiore" che non impedisce la convalida

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Lecce affinché il giudice si pronunci sulla legalità dell'arresto. La Corte ha affermato che il giudice del giudizio direttissimo ha sempre il dovere di decidere, positivamente o negativamente, sulla convalida dell'arresto e che il rifiuto/astensione dal pronunciarsi ("non liquet") è atto abnorme. Ha inoltre precisato che l'impossibilità di procedere all'interrogatorio per assenza di interprete non impedisce la decisione sulla legittimità dell'arresto (si configura un caso di forza maggiore) e che, se nel frattempo l'arrestato è stato rimesso in libertà, l'eventuale decisione successiva non può riattivare lo stato detentivo ormai esaurito

Norme richiamate

  • art. 386, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 386, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama i termini e le condizioni del giudizio direttissimo; il giudice deve comunque verificare la legittimità dell'arresto e non può sottrarsi alla pronuncia sulla convalida

  • art. 391, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.

    art. 391, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina l'interrogatorio di garanzia e le ipotesi in cui l'interrogatorio non possa svolgersi tempestivamente; dalla norma si desume la possibilità che l'impossibilità di interrogare per cause di forza maggiore non impedisca la decisione sulla convalida

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (richiamato dalla Corte Costituzionale)

    art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte Costituzionale (sent. n. 109/1999) ha inciso sul tema della riparazione per detenzione ingiustificata; la necessità di decidere sulla convalida è funzionale anche alla tutela del diritto a una eventuale riparazione

  • art. 121 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 121 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per indicare che la decisione sulla convalida incide sul diritto dell'arrestato anche se questi è stato già rimesso in libertà dal PM; il giudice deve comunque pronunciarsi sulla legittimità dell'arresto

  • Corte Costituzionale, sent. n. 109 del 02/04/1999

    Corte Costituzionale n. 109/1999

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti dell'art. 314 c.p.p. relative alla riparazione per detenzione ingiustificata e ha rafforzato l'esigenza di una decisione del giudice sulla legittimità dell'arresto per tutelare il diritto alla riparazione

Massime di principio

  • Il giudice investito del giudizio direttissimo ha il dovere di pronunciarsi sempre sulla convalida dell'arresto; l'astensione dal pronunciarsi ("non luogo a provvedere" per mancata instaurazione del giudizio) è atto abnorme
  • L'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete per un indagato alloglotta configura, di regola, un "caso di forza maggiore" che non impedisce al giudice di valutare e convalidare la legittimità dell'arresto senza procedere all'interrogatorio
  • La verifica della legittimità dell'arresto deve considerare il rispetto dei termini processuali (es. art. 386 e 391 c.p.p.) e, se la convalida viene negata, può dar luogo a conseguenti valutazioni sulla riparazione per detenzione ingiustificata
  • Se l'arrestato è stato rimesso in libertà prima della pronuncia di convalida, la successiva convalida non può, di norma, riattivare lo stato detentivo ormai esaurito
  • In situazioni analoghe è opportuno che il giudice documenti gli accertamenti svolti (tentativi di reperire l'interprete, motivi dell'impossibilità, valutazione sulla legalità dell'arresto) e, se non è possibile l'interrogatorio, proceda comunque alla decisione sulla convalida in base agli elementi disponibili

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