Cassazione Penale, Sentenza n. 8262/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per frode assicurativa; deduce: (i) l'art. 642 c.p. punirebbe solo le condotte fraudolente successive alla stipula miranti all'indennizzo e non le dichiarazioni antecedenti finalizzate a ottenere un premio ridotto; (ii) difetto di querela e quindi improcedibilità dell'azione penale (si sarebbe oltrepassato il termine di 90 giorni); (iii) carenza probatoria circa la effettiva residenza diversa da Castelnuovo del Garda al momento delle dichiarazioni, essendo la documentazione inviata e regolarmente recapitata a quell'indirizzo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mera reiterazione di censure già sollevate senza confronto con le motivazioni della Corte d'appello; ha ritenuto manifestamente infondate le censure nel merito: (a) l'art. 642 c.p. è norma mista che comprende anche falsità ideologica/alterazione della documentazione per la stipula della polizza e pertanto si applica alle dichiarazioni falsificate rese mediante compilazione on-line; (b) in atti era presente la denuncia/querela proposta da Zuritel il 2/2/2015, quindi non sussisteva l'improcedibilità; il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la compagnia ha acquisito consapevolezza della frode, non dalla stipula della polizza; (c) la prova storico-documentale indicava che l'imputato era stato cancellato dall'anagrafe di Castelnuovo nel novembre 2012 e aveva carta d'identità rilasciata a Napoli nel 2011, a conferma della residenza diversa. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; nulla è stato liquidato alla parte civile per le spese di costituzione.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 642 c.p. come norma penale mista che sanziona anche la falsità ideologica e la falsificazione della documentazione prodotta per la stipulazione della polizza assicurativa (quindi anche dichiarazioni false rese al momento della stipula possono integrare il reato)
norme sulla querela (principio sul termine per la proposizione della querela)
Il termine di proposizione della querela non decorre automaticamente dalla stipula del contratto assicurativo; decorre dal momento in cui la parte offesa (la compagnia) acquisisce la consapevolezza della condotta fraudolenta. Pertanto la presenza della denuncia/querela in atti (del 2/2/2015) esclude l'improcedibilità
Massime di principio
- La fattispecie di frode in danno di una compagnia assicurativa (art. 642 c.p.) può ricomprendere sia falsità materiale sia falsità ideologica nelle dichiarazioni rese per ottenere la polizza; non è necessario che la frode si verifichi solo dopo la stipula per ottenere l'indennizzo
- La decorrenza del termine per la querela va valutata con riferimento al momento in cui la parte offesa ha conoscenza della frode: l'azione è normalmente proponibile se la querela viene depositata entro il termine previsto dal diritto, calcolato dalla scoperta dell'illecito
- La prova documentale anagrafica e gli atti amministrativi (cancellazioni anagrafiche, rilascio carta d'identità) hanno rilevanza probatoria significativa sulla questione della residenza e possono essere decisivi per la valutazione del fatto
- In cassazione le censure devono affrontare specificamente e motivatamente le argomentazioni della corte di merito; la mera riproposizione delle stesse doglianze già motivate nei precedenti gradi comporta quasi sempre l'inammissibilità
- La dichiarazione telematica compilata per la sottoscrizione della polizza, se risultante falsa e idonea a costituire la documentazione della polizza, può integrare l'elemento materiale del reato posto dall'art. 642 c.p.
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