Cassazione Penale, Sentenza n. 2487/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per reati di bancarotta relativi alla gestione della societa' Nuova Rossini Allestimenti s.r.l.: (i) bancarotta patrimoniale impropria per omesso versamento di contributi previdenziali e tributi (causando un debito verso Equitalia Nord di circa €1.185.579,00); (ii) bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione del libro inventari e mancata chiarezza sulla destinazione delle giacenze di magazzino per circa €490.000,00); (iii) bancarotta fraudolenta distrattiva per prelievi sul conto personale per circa €72.000,00. I motivi di impugnazione denunciavano: uso improprio della motivazione per relationem; vizi di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del dolo per la bancarotta patrimoniale (si sarebbe trattato di condotta colposa e non sistematica, con rateizzazioni); mancata considerazione della non obbligatorieta' del libro inventari e della natura dell'attivita' fieristica; mancata valutazione di giustificazioni sui pagamenti confluiti sul conto personale (pignoramento del conto societario) e sulla destinazione delle somme; rifiuto dell'integrazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. sostenendo che si trattava di prova sopravvenuta e decisiva; censure al trattamento sanzionatorio e al diniego dei benefici (prevalenza delle circostanze attenuanti generiche).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto generiche o prive di specificita' molte delle censure, ha dichiarato inammissibili le richieste di riconsiderazione dei fatti (ricostruzione e valutazione delle prove rimessa al giudice di merito) e ha confermato che: (i) l'omissione sistematica dei versamenti fiscali e previdenziali, integrata da scelte gestionali consapevoli e dalla preferenza di altri pagamenti, puo' configurare bancarotta patrimoniale impropria; (ii) l'irregolare tenuta delle scritture e la frammentarieta' della documentazione, unitamente all'ammissione dell'imputata di non aver curato le scritture sociali, giustificano la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale; (iii) i prelevamenti dalle casse sociali senza valida giustificazione integrano la bancarotta distrattiva. Rigettato anche il motivo relativo all'integrazione dell'istruttoria in appello per mancata specificita' sulla presunta prova sopravvenuta. Conseguentemente e' stata confermata la condanna di merito e la ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare i motivi ammissibili in Cassazione; la Corte ha ritenuto che numerosi motivi fossero generici o non specifici nei limiti previsti dall'articolo
Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto inammissibile il reclamo per mancata indicazione precisa dei documenti sopravvenuti e della loro natura decisiva
art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare
Richiamata in riferimento alla bancarotta patrimoniale impropria: la Corte conferma che il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, se frutto di scelta gestionale consapevole, puo' integrare il dolo richiesto per la fattispecie
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Norma richiamata per la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha valutato che la mancata o irregolare tenuta delle scritture, unita all'impossibilita' di ricostruire il patrimonio, puo' far desumere il dolo con metodo logico-presuntivo
Massime di principio
- In Cassazione non e' possibile ottenere l'annullamento sulla base della mera diversa valutazione delle prove: occorre indicare specifici vizi di diritto o incongruenze logiche nella motivazione.
- Il sistematico e consapevole omesso versamento di imposte e contributi puo' costituire elemento doloso per bancarotta patrimoniale impropria se dimostra scelta gestionale idonea a far crescere l'esposizione debitoria della societa'.
- La mancata o irregolare tenuta delle scritture societarie (es. libro inventari) e la frammentarieta' della documentazione possono essere valutate come fattori di bancarotta documentale, specialmente se ostacolano la ricostruzione del patrimonio; il dolo puo' essere desunto per via presuntiva quando la documentazione appare funzionale a occultare operazioni depauperative.
- Richiedere integrazione istruttoria o acquisizione di documenti in sede di appello richiede di dimostrare che si tratta di prove sopravvenute, precise e decisive: censure generiche non sono sufficiente.
- Le contestazioni sul trattamento sanzionatorio (es. prevalenza delle attenuanti) devono indicare elementi concreti trascurati dal giudice di merito; l'assenza di specificita' rende il motivo inammissibile in Cassazione.
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