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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33644/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due denunce Docfa presentate da una società concessionaria e gestore di un interporto, con cui veniva proposta per il compendio immobiliare la categoria catastale E/1. L’Ufficio rettificava entrambi i classamenti attribuendo la categoria D/8 e rendite superiori. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi della società, ritenendo che l’interporto, quale infrastruttura di interesse generale e organismo di diritto pubblico, potesse essere classificato in E/1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 40 d.P.R. 1142/1949, dell’art. 5 r.d.l. 652/1939 e dell’art. 2, comma 1, d.m. 2 gennaio 1998, sostenendo che il classamento catastale dipende dalle caratteristiche oggettive e dalla destinazione funzionale dell’immobile, non dalla natura pubblica o privata del proprietario né dall’interesse pubblico perseguito. Secondo il ricorso, nella categoria E non possono rientrare immobili o porzioni di immobili destinati ad usi commerciali o industriali che abbiano autonomia funzionale e reddituale; il compendio, destinato a terminal intermodale, magazzini, depositi e operazioni connesse al trasporto merci, avrebbe invece natura commerciale/industriale e capacità reddituale propria.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ritiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente fondato il classamento in categoria E/1 sulla natura pubblicistica dell’attività di interporto e sull’interesse generale perseguito, elementi irrilevanti ai fini catastali. La Corte ribadisce che la classificazione deve avvenire in base alle caratteristiche oggettive, strutturali e funzionali dell’immobile, non alla qualifica soggettiva del proprietario né al concreto uso in funzione di pubblico servizio. Poiché i cespiti in esame sono destinati ad attività di trasporto e logistica svolte secondo parametri economico-imprenditoriali, con autonomia funzionale e reddituale, non possono essere ricompresi nella categoria E. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    la classificazione catastale va effettuata sulla base delle caratteristiche oggettive e della destinazione funzionale dell’immobile, non della natura del proprietario.

  • art. 5 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    concorre a fondare il criterio oggettivo di classamento e l’attitudine dell’immobile a produrre reddito.

  • art. 2, comma 1, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    è richiamato come norma sulla classificazione catastale, da applicarsi in base alla natura dell’immobile e non alla qualità soggettiva del titolare.

  • art. 2, comma 40, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262

    "Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale."

    esclude dalla categoria E gli immobili con destinazione commerciale o industriale dotati di autonomia funzionale e reddituale, anche se impiegati per finalità pubbliche.

  • art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    indica che la categoria D raggruppa immobili a destinazione industriale e commerciale, con capacità reddituale e specialità rispetto alle categorie ordinarie.

  • art. 2325 c.c.

    la società contribuente ha veste di società per azioni.

Massime di principio

  • Ai fini del classamento catastale conta la natura oggettiva dell’immobile, la sua destinazione funzionale e la sua potenzialità reddituale, non la qualifica pubblica o privata del proprietario.
  • Gli immobili censibili nelle categorie speciali o particolari del gruppo E devono essere individuati in modo analitico e casistico; non è ammessa un’estensione automatica a tutti gli immobili destinati a finalità di interesse generale.
  • Un immobile destinato ad attività commerciale o industriale con autonomia funzionale e reddituale non può essere incluso nelle categorie E, anche se l’attività svolta è riconducibile a un pubblico servizio o a un interesse pubblico.
  • L’interesse pubblico perseguito dall’ente gestore non è criterio decisivo di classamento quando il bene è strutturalmente e funzionalmente idoneo a produrre reddito secondo parametri imprenditoriali.
  • La presenza di porzioni accessorie o complementari rispetto all’attività principale non giustifica, da sola, l’attribuzione della categoria E se il complesso immobiliare conserva una destinazione economico-imprenditoriale autonoma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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