Cassazione Penale, Sentenza n. 25232/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di assise di appello che li aveva ritenuti responsabili, in vari profili, dell'omicidio di Domenico Pennasilico e del tentato omicidio di Generoso Pennasilico. Franco contestava la valutazione della prova e l'inattendibilità dell'alibi raccolto in appello; Nicola deduceva l'errata esclusione della legittima difesa (o dell'eccesso colposo) e il travisamento in ordine alla premeditazione condizionata; Bruno censurava la ricostruzione del fatto nella parte in cui gli è stato riconosciuto concorso morale e la qualificazione della premeditazione. In sintesi le censure riguardavano: (i) valutazione delle prove e alibi; (ii) applicazione e configurazione della premeditazione (anche nella forma condizionata); (iii) riconoscimento del concorso morale per Bruno; (iv) esclusione della scriminante della legittima difesa per Nicola.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato la decisione della Corte di assise di appello che aveva riformato il primo grado e rideterminato la pena per Nicola e Franco (diciassette anni e otto mesi ciascuno) e aveva riconosciuto, ai soli fini civili, responsabilità anche per Bruno (concorso morale e connesse statuizioni civili). La Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito circa l'unicità del contesto spaziale e temporale, la compresenza di più armi e la coesione dell'azione, ha escluso la rilevanza degli argomenti difensivi relativi agli alibi tardivi e ha confermato l'esclusione della scriminante della legittima difesa. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili come specificato.
Norme richiamate
art. 436, comma 6-ter, cod. proc. pen.
art. 436, comma 6ter, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla riduzione per il rito abbreviato applicata in primo grado: la Corte di appello, pur riformando il primo grado, ha mantenuto rilievo alla riduzione prevista dal rito quando pertinente alla qualificazione del fatto.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Punto chiave per i limiti del sindacato della Cassazione: il giudice di legittimità può censurare solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali; non è consentita una rivalutazione globale e alternativa delle risultanze di merito.
Richiamato in tema del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"; la Corte segnala che tale criterio incide sulla motivazione ma non consente deduzioni generiche in cassazione se non accompagnate da censure specifiche alla motivazione di merito.
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 150 del 2022
La Corte ha ritenuto inapplicabile la novella in via retroattiva al caso concreto, aderendo all'orientamento che limita l'applicazione della modifica alle impugnazioni aventi caratteristiche temporali compatibili con la nuova norma.
art. 541 cod. proc. pen. e art. 110 d.P.R. n. 115/2002
art. 541 cod. proc. pen.; art. 110 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamati in relazione alla liquidazione delle spese delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato: la Cassazione pronuncia la condanna generica alla restituzione all'Erario e rimette al giudice del rinvio la liquidazione concreta.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riforma per semplice diversa valutazione delle prove: occorre dimostrare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
- Alibi raccolti tardivamente in appello sono vulnerabili: la loro inattendibilità può essere adeguatamente motivata con riferimento a tardività, appartenenza al contesto familiare e contrasto con altri elementi processuali.
- La legittima difesa richiede un pericolo attuale e una reazione proporzionata; la mera disponibilità di strumenti (es. pistola giocattolo o roncola) non è sufficiente a giustificare la misura se non emerge che siano stati effettivamente branditi o costituiscano una minaccia immediata.
- La premeditazione può essere valutata anche nella "forma condizionata": la previsione e la predisposizione a un'azione violenta subordinata a un evento prevedibile possono integrare l'aggravante, purché supportate da elementi fattuali (astio, presenza armata, coesione dell'azione).
- Il concorso morale può essere desunto dalla contiguità spazio-temporale dell'azione, dall'uso coordinato di più armi e dalla coesione comportamentale dei partecipanti; la contestualità rende logico valutare le condotte come articolazioni di un unico fatto-reato.
- Le modifiche normative non si applicano retroattivamente salvo chiara previsione: eccezioni procedurali introdotte da provvedimenti successivi non incidono automaticamente su impugnazioni anteriori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25079/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25081/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25082/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25083/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25085/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25086/2024 del 26/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →