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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16796/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Precisa che le doglianze sulla responsabilità e sulle attenuanti generiche sono in fatto e si risolvono in una richiesta di nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione, e che la censura sulla pena non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se non è stata devoluta con l'appello. Conseguentemente applica le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Le doglianze riguardavano: a) l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 385 c.p.; b) il diniego delle attenuanti generiche; c) la quantificazione della pena. La Corte di cassazione rileva che le prime censure miravano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, profili preclusi nel giudizio di legittimità, oltre a riproporre questioni già esaminate e respinte in appello con motivazione ritenuta corretta; il motivo sulla pena è dichiarato non consentito perché non dedotto con l'atto di appello.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Integra il reato contestato all'imputato, richiamato per censurare la conferma della responsabilità penale in sede di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste da questa norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • Le censure che riproducono motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità se la decisione impugnata ha fornito argomentazioni giuridiche congrue e non manifeste illogicità.
  • La doglianza sulla quantificazione della pena non è deducibile per la prima volta in cassazione quando non sia stata proposta con l'atto di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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