Cassazione Penale, Ordinanza n. 16796/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Precisa che le doglianze sulla responsabilità e sulle attenuanti generiche sono in fatto e si risolvono in una richiesta di nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione, e che la censura sulla pena non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se non è stata devoluta con l'appello. Conseguentemente applica le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Le doglianze riguardavano: a) l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 385 c.p.; b) il diniego delle attenuanti generiche; c) la quantificazione della pena. La Corte di cassazione rileva che le prime censure miravano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, profili preclusi nel giudizio di legittimità, oltre a riproporre questioni già esaminate e respinte in appello con motivazione ritenuta corretta; il motivo sulla pena è dichiarato non consentito perché non dedotto con l'atto di appello.
Norme richiamate
Integra il reato contestato all'imputato, richiamato per censurare la conferma della responsabilità penale in sede di merito.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste da questa norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Le censure che riproducono motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità se la decisione impugnata ha fornito argomentazioni giuridiche congrue e non manifeste illogicità.
- La doglianza sulla quantificazione della pena non è deducibile per la prima volta in cassazione quando non sia stata proposta con l'atto di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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