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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20585/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Puglisi era stato condannato per il delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) per aver negato, in un processo contro Sterrantino (imputato di usura), la strumentalità di alcune cambiali alla garanzia di un prestito usurario. Il ricorso alla Corte di Cassazione contestava: (I) la colpevolezza, sostenendo che le sue dichiarazioni costituivano una valutazione soggettiva e che il contrasto con le dichiarazioni di Sterrantino non poteva costituire riscontro probatorio; (II) il diniego di una pena sostitutiva, con lobbiettivo che si tenesse conto del percorso rieducativo e dei benefici penitenziari successivi al fatto; (III) il diniego delle attenuanti generiche, deducendo che la Corte territoriale aveva trascurato l'atteggiamento collaborativo in processo e la buona condotta successiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: i giudici di merito avevano adeguatamente valorizzato la divergenza tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle in sede di indagine preliminare e l'ammissione di ritrattazione dovuta a pressioni, elementi idonei a sorreggere la condanna. Anche il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato respinto, essendo la valutazione della Corte d'appello non viziata alla luce dei precedenti dell'imputato. Sull'istanza di pena sostitutiva la Cassazione ha invece rilevato vizi di motivazione: la Corte territoriale aveva escluso l'idoneità dell'affidamento in prova come elemento favorevole senza tenere conto che tale misura, se concessa per altri procedimenti, costituisce comunque un indice prognostico positivo ai sensi dell'art. 58 legge n. 689/1981 come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, salvo prova contraria sull'esito. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata in parte riguardo al diniego della pena sostitutiva e il procedimento è rinviato a diversa Sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio su quel punto; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza)

    La norma è stata applicata per contestare la condotta di Puglisi che avrebbe reso dichiarazioni mendaci in dibattimento; la decisione della Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito che collega le divergenze dichiarative e la ritrattazione per pressioni sia idonea a configurare il reato.

  • art. 58, legge n. 689 del 1981

    Richiamato nella versione risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 150 del 2022; la Corte ha interpretato la norma nel senso che, ai fini dell'applicabilità di una pena sostitutiva, va valutato il profilo prognostico rispetto al rispetto delle prescrizioni future: l'esistenza di un precedente affidamento in prova ai servizi sociali costituisce un indice positivo prognostico e non può essere ignorato in assenza di elementi che attestino il suo esito sfavorevole.

Massime di principio

  • Contraddizioni tra dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese in fase di indagine preliminare, unitamente ad ammissioni di ritrattazione sotto pressione, possono legittimare una condanna per falsa testimonianza se sufficientemente motivate.
  • Le dichiarazioni rese da un imputato in un altro procedimento non sono automaticamente prive di valore, ma il loro peso probatorio va valutato con riferimento al contesto e alle eventuali ragioni di inattendibilità.
  • Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice deve considerare la personalità del reo e i precedenti: assenza di elementi positivi concreti può giustificare il diniego, purché la motivazione sia adeguata.
  • Ai fini dell'applicabilità di pene sostitutive (art. 58 legge 689/1981), il giudice deve valutare il profilo prognostico rispetto al rispetto delle prescrizioni imposte; misure alternative già concesse in altri procedimenti (es. affidamento in prova) costituiscono indici positivi e non possono essere automaticamente disattesi senza elementi che ne dimostrino l'insuccesso.
  • Se la motivazione del diniego di una misura alternativa trascura elementi successivi al fatto (es. benefici penitenziari, percorsi rieducativi) la decisione può essere annullata e il giudice di merito richiamato a reintegrare la valutazione complessiva.

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