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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20099/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso sentenza di condanna per più fatti di bancarotta fraudolenta in relazione alla società "Nadia Ferretti s.r.l." (fallita il 13/06/2014). Contestazioni principali: distrazione di denaro per euro 2.208.796,16 (finanziamenti, scoperti e mutui), dissipazione di euro 199.511,39 tramite carte di credito per spese personali, sottrazione o illecita alienazione di attrezzature elettroniche/informatiche per euro 125.706,31 (o loro corrispettivo), sottrazione di un autoveicolo Ford Mondeo, sottrazione delle scritture contabili e falsità in bilancio e nelle dichiarazioni tributarie (immobilizzazioni e rimanenze gonfiate, crediti inesistenti nel bilancio 2012 e nelle dichiarazioni 2012-2014). In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) le somme erano destinate a spese necessarie per apertura e gestione dei negozi e non distratte; 2) il bilancio 2012 non era falso perché immobilizzazioni e merci sarebbero state restituite o rivendute e i presunti crediti sarebbero caparre confirmatorie; 3) le scritture contabili sarebbero state consegnate alla Guardia di Finanza e non sottratte. Non sono stati indicati o allegati gli atti a supporto di tali censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità intrinseca: i motivi erano generici e privi della necessaria autosufficienza perché il ricorrente non ha indicato né allegato gli atti dai quali desumere la fondatezza delle sue affermazioni (es. documenti che provino la destinazione delle somme, la presenza dei beni nei negozi, la consegna delle scritture alla Guardia di Finanza). La decisione richiama il principio di autosufficienza del ricorso e la necessità di indicare puntualmente gli atti da inserire nel fascicolo separato a cura della cancelleria. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00; la Corte non ha esaminato il merito delle censure sostanziali.

Norme richiamate

  • art. 165-bis disposizioni attuative cod. proc. pen. (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

    art. 165 bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    Prevede che copia degli atti specificamente indicati dal ricorrente sia inserita in separato fascicolo a cura della cancelleria; la Corte interpreta però che l'onere di individuazione degli atti rimane a carico del ricorrente (principio di autosufficienza).

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1 lett. e) del codice

    Norma che elenca le censure proponibili in cassazione; la Corte richiama che, se si indicano atti ai sensi di questa norma, il ricorrente deve comunque precisarne l'identificazione per la loro allegazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha applicato la norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (euro 3.000,00).

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: le censure che si fondano su documenti o atti devono indicare puntualmente gli atti che si intendono far valere e, se necessario, chiederne l'allegazione tramite la cancelleria.
  • Asserzioni generiche non supportate da indicazione o allegazione di atti determinano l'inammissibilità del ricorso e impediscono l'esame del merito.
  • Quando si contestano valutazioni di fatto (es. destinazione di somme, presenza di beni, consegna di scritture), il ricorrente deve produrre o indicare prove documentali precise; la mera deduzione non è sufficiente.
  • La consegna o la presunta restituzione di documenti a terzi (es. Guardia di Finanza, curatela) va comprovata con atti formali o richieste documentali altrimenti la circostanza non può essere ritenuta ai fini del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta anche sanzioni economiche previste dall'ordinamento oltre al pagamento delle spese processuali; bisogna valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre impugnazioni carenti.

Testo integrale

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