Cassazione Penale, Ordinanza n. 28929/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo, attinente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non fosse scrutinabile perché la decisione impugnata presentava una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, con specifica considerazione delle deduzioni difensive. Conseguentemente, ha applicato le statuizioni conseguenti all'inammissibilità previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva deciso in sede di gravame. Dalla motivazione emerge che l'unico motivo dedotto riguardava esclusivamente la determinazione del trattamento punitivo, quindi una censura sul quantum della pena e sulla valutazione delle deduzioni difensive sul punto. La Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle difese, sicché il giudizio di merito sulla pena non era sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste da questa norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito sulla determinazione della pena quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e abbia esaminato in modo adeguato le deduzioni difensive.
- Le censure che investono esclusivamente il trattamento sanzionatorio sono inammissibili se risolte in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al sindacato della Corte di cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, si applicano le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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