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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12494/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in Cassazione era promosso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 22/11/2021, che in riforma del Tribunale aveva revocato la misura di sicurezza della casa di lavoro e confermato la condanna di Giovanni Liscio a 2 anni e 8 mesi di reclusione e a euro 600,00 di multa. Tuttavia, in data 21/11/2022 è stata trasmessa una comunicazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen., motivo per cui la Corte ha ritenuto il ricorso non più perseguibile.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto valida la comunicazione di rinuncia sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore ai sensi di questa norma, considerandola efficace a manifestare la volontà di rinunciare al ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Sulla base di questa disposizione la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso quando è intervenuta rinuncia; ne deriva l'improcedibilità del riesame di merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione, se espressa per iscritto e con le formalità richieste (firma dell'imputato autenticata dal difensore ai sensi dell'art. 589, comma 2), produce l'effetto di rendere il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d).
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia impedisce alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della decisione impugnata; il giudizio si estingue per causa processuale formale.
  • La rinuncia può comportare l'obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende: il giudice quantifica tale somma tenendo conto dell'entità e del rilievo della vicenda processuale.
  • È essenziale che la rinuncia soddisfi i requisiti formali (sottoscrizione dell'imputato e autenticazione del difensore); difetti formali possono rendere inefficace la rinuncia e consentire la prosecuzione del ricorso.
  • Prima di comunicare una rinuncia è opportuno valutare le conseguenze concrete (perdita del diritto di revisione in Cassazione, oneri economici) e verificare eventuali alternative processuali.

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