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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45271/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la sua richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., deducendo: (1) nullità del processo per irregolare notifica del verbale di udienza con la data di rinvio (sostenendo che la relata era falsa e che lo zio Arturo non era convivente e non gli avrebbe mai consegnato l'atto); (2) omessa consegna della notifica e conseguente incolpevole mancata conoscenza del processo, richiamando certificato anagrafico e dichiarazione dello zio; (3) omessa verifica della volontà della persona offesa di proseguire il giudizio e possibile remissione della querela, censurando la notifica al deposito in cancelleria del decreto che dispone il giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo: la notifica del 24/07/2017 all'"zio Arturo Argentino" risultò effettuata nel domicilio dichiarato e l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la consegna fu a mani di persona convivente prevale su certificazioni anagrafiche discordanti; l'onere del difensore di provare l'inesistenza della convivenza e l'incolpevole mancata conoscenza del processo è rigoroso e non è soddisfatto da generiche deduzioni, da un certificato anagrafico o da una mera dichiarazione del consegnatario priva di concrete ragioni che motivino la mancata consegna. Il terzo motivo è inammissibile per incompetenza del rimedio invocato (la rescissione non è strumento per contestare la regolarità della notifica alla persona offesa o la possibilità di remissione della querela). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Disciplina la rescissione del giudicato per procedimenti celebrati in assenza dell'imputato; richiede che il ricorrente provi che l'assenza sia dovuta a una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge e motivazione insufficiente o contraddittoria; utilizzati per censurare presunte nullità e vizi motivazionali dell'ordinanza impugnata.

  • art. 157 c.p.p.

    Regola la notificazione agli conviventi o a persone domiciliate; la qualificazione di convivente data dal consegnatario al notificatore ha forte valore probatorio e la convivenza può essere temporanea.

  • artt. 161, 171 lett. d), 178 lett. c), 179, 181 c.p.p.

    Prevedono varie regole sulle notificazioni, sulle formalità e sulla loro prova; richiamati in relazione alla regolarità della relata e alle conseguenze della notificazione a terzi conviventi.

  • art. 24 Cost.

    Garantisce il diritto di difesa; evocato per sostenere la rilevanza della conoscenza del processo e dell'irregolarità delle notifiche.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo; richiamato in relazione alla regolarità del procedimento e delle garanzie processuali.

  • art. 6 CEDU

    Tutela il diritto a un equo processo; invocato dal ricorrente in relazione alla mancata conoscenza del processo per notifica contestata.

  • art. 125, art. 420-bis c.p.p.

    Art. 125 e 420-bis richiamati in relazione a questioni di prova e rinnovazione probatoria nell'ambito del procedimento di rescissione; qui la Corte ritiene insufficienti le prove offerte dal ricorrente.

  • art. 90-bis, art. 154 e art. 555, comma 3 c.p.p.

    Norme relative alla remissione della querela e alle notificazioni alla persona offesa (irreperibilità, deposito in cancelleria); la Corte segnala che tali questioni non sono pertinenti al rimedio della rescissione richiesto dal ricorrente.

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per condannare l'istante al pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende.

  • art. 625-ter c.p.p.

    Richiamato nella motivazione come riferimento all'effetto restitutorio del rimedio straordinario (natura rigorosa del presupposto che giustifica l'annullamento in caso di incolpevole mancata conoscenza).

Massime di principio

  • La dichiarazione dell'ufficiale giudiziario che l'atto è stato consegnato a persona che si è qualificata convivente ha forte valore probatorio e prevale su certificazioni anagrafiche discordanti, salvo prova rigorosa contraria da parte dell'imputato.
  • L'onere di provare l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo grava strettamente sul ricorrente: deduzioni generiche, certificati anagrafici discordanti o mere dichiarazioni del consegnatario, non accompagnate da elementi concreti che spieghino la mancata consegna, sono insufficienti.
  • Il cambiamento di domicilio è un obbligo a carico dell'imputato: la mancata comunicazione del nuovo domicilio può precludere la conclusione che la notifica sia inefficace per mancata conoscenza.
  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis è un rimedio eccezionale e non è lo strumento adeguato per contestare questioni afferenti la notificazione o la volontà della persona offesa (es. remissione della querela) che non incidono direttamente sul presupposto dell'incolpevole mancata conoscenza.
  • Per contrastare una relata di notificazione valida occorrono prove concrete e circostanziate (non solo dichiarazioni tardive) che dimostrino la mancanza di consegna materiale e la impossibilità di conoscenza del processo da parte dell'imputato.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda; quindi è opportuno valutare attentamente la fondatezza e la pertinenza del rimedio prima di proporre ricorso.

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