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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34605/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società, già dichiarata fallita dal Tribunale, ha proposto reclamo e poi ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva confermato il fallimento. In fatto, il Tribunale aveva ritenuto validamente instaurato il contraddittorio e aveva fondato la dichiarazione di fallimento sull'esistenza di un'esposizione debitoria superiore a 84.000 euro, su un patrimonio netto negativo di 450.000 euro, sulla mancanza di disponibilità finanziarie e immobiliari e sull'omesso deposito dei bilanci e della situazione patrimoniale dell'ultimo triennio. La società ha contestato di non aver ricevuto la notifica del ricorso introduttivo e ha negato la sussistenza dello stato di insolvenza, richiamando il fatto che alcuni debiti erano oggetto di contestazione giudiziaria. In cassazione ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 3, l.fall. e dell'art. 101 c.p.c., per mancata considerazione del vizio relativo alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza; 2) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di motivare sulla dedotta mancata notifica, a cura del ricorrente, del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di comparizione del debitore, prescritta dall'art. 15, comma 3, l.fall. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, legge fallimentare

    "a cura del ricorrente"; notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione del debitore

    La Corte valorizza la necessità che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto avvenga secondo le modalità prescritte dalla norma e censura l'omessa motivazione della Corte territoriale sulla dedotta mancata notifica effettuata dal ricorrente.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di violazione del contraddittorio, in relazione alla dedotta mancata notificazione del ricorso introduttivo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma rispetto alla quale si denunciava l'omissione di pronuncia/esame del fatto decisivo.

  • art. 136 c.p.c. e seguenti

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente dalla Corte d'appello; la Cassazione non si sofferma oltre su tale profilo.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il rispetto delle modalità di notifica del ricorso e del decreto di comparizione del debitore è requisito essenziale, e la decisione di merito deve dare conto in modo specifico delle doglianze sulla sua mancata osservanza.
  • Quando il giudice di merito omette di motivare su una censura relativa alla regolare instaurazione del contraddittorio, la sentenza è cassabile per vizio di motivazione/violazione di legge, con assorbimento delle ulteriori censure.
  • La genericità delle contestazioni sullo stato di insolvenza non consente di superare il preliminare rilievo di eventuali vizi della notifica e del contraddittorio nel procedimento fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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