Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15944/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace un atto di cessione stipulato nel 2018 tra due soggetti ritenuti debitori. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione dei soccombenti. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre censure: (1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe esaminato documenti relativi a procedure espropriative promosse dalla creditrice, perché prodotti solo con le memorie di replica; (2) violazione degli artt. 2901, 1362 ss., 770 e 1872 c.c., deducendo che l'atto dispositivo era stato erroneamente qualificato come donazione modale a titolo gratuito, mentre avrebbe dovuto essere sussunto nella donazione remuneratoria ex art. 770 c.c., con conseguente diverso rilievo del requisito soggettivo dell'azione revocatoria; (3) violazione dell'art. 2729 c.c., contestando la ritenuta gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base della conoscenza, in capo alla cessionaria, del pregiudizio arrecato al creditore.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la doglianza sotto gli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in realtà mirava a sollecitare una nuova valutazione delle prove e del fatto, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva comunque ritenuto che, anche considerando la documentazione sui pignoramenti, il credito della società restava ampiamente insoddisfatto e il patrimonio residuo non era sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che la qualificazione giuridica del contratto si svolge in due fasi, con accertamento di fatto riservato al merito e sindacato di legittimità sulla sola corretta sussunzione giuridica; nel caso concreto, però, la pretesa riqualificazione ex art. 770 c.c. era priva di allegazioni idonee, poiché i ricorrenti non avevano dimostrato l'esistenza di 'servizi resi' né una qual certa equivalenza economica tra attribuzione e prestazioni ricevute. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la censura sull'art. 2729 c.c. si limitava a contrapporre una diversa lettura delle circostanze fattuali senza indicare specificamente la violazione dei criteri della presunzione. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice ripartisce erroneamente i fatti costitutivi e le eccezioni; non quando si contesta la valutazione delle prove, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando valuta le prove ritualmente offerte dalle parti.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria presuppone la verifica del pregiudizio arrecato al creditore e, per gli atti a titolo gratuito, il relativo requisito soggettivo è valutato alla luce della natura dell'atto.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    La qualificazione del contratto richiede prima l'accertamento della comune volontà dei contraenti e poi la sussunzione nello schema legale corrispondente.

  • art. 770 c.c.

    La donazione remuneratoria presuppone servizi resi o prestazioni conformi agli usi e una certa equivalenza economica tra attribuzione e servizi ricevuti; in mancanza di tali elementi non può essere riconosciuta.

  • art. 1872 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla qualificazione negoziale, senza autonoma elaborazione specifica nel testo.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice reputa gravi, precise e concordanti presunzioni che non lo sono, oppure fonda il ragionamento su fatti storici inidonei; non basta proporre una diversa inferenza probabilistica.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice sbaglia nell'individuare quale parte debba provare i fatti costitutivi o impeditivi, modificativi o estintivi; non quando si contesta il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede che la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti; la mera critica alla valutazione delle prove non integra il vizio.
  • La qualificazione giuridica di un contratto si svolge in due momenti distinti: accertamento della volontà effettiva delle parti, riservato al merito, e sussunzione nel tipo legale, verificabile in cassazione sotto il profilo della corretta applicazione della norma.
  • La donazione remuneratoria richiede, per essere riconosciuta, che l'attribuzione sia correlata a servizi resi o a prestazioni conformi agli usi e che tra vantaggio attribuito e utilità ricevuta vi sia una certa equivalenza economica; in difetto, l'atto non può essere qualificato in quel modo.
  • La censura sulla prova per presunzioni ex art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si denuncia la violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza del ragionamento presuntivo; non è sufficiente prospettare una diversa lettura dei fatti o un diverso esito inferenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.